FONTE: www.orizzontescuola.it
Respinto il primo dei ricorsi contro il decreto del concorso scuola docenti. Era stata impugnata la parte in cui escludeva dalla partecipazione i docenti abilitati con diploma di sperimentazione linguistica, di cui alla circolare ministeriale Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n 27, pur se conseguito entro l’a.s. 2001/02.
La motivazione rimane sempre quella indicata dal Ministero: il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
Il Collegio ritiene opportuno evidenziare – come peraltro emerge chiaramente dalla circolare n.27 dell’11 febbraio 1991 richiamata nel bando impugnato- che la fattispecie di cui trattasi non riguarda i diplomi magistrali rilasciati all’esito di corsi sperimentali quinquiennali ad indirizzo pedagogico, ex art.4 DPR n.419/1974, ma i diplomi ad indirizzo linguistico, pur rilasciati da istituti magistrali e sempre all’esito di un corso sperimentale quinquiennale ex art.4 DPR n.419/1974;
Il Collegio del Tar Lazio, che nel precedente bando di concorso si era dovuto adeguare alla pronuncia del CdS, ora in maniera inusuale con sentenza breve su richiesta di provvedimento cautelare, piuttosto che confermare vista la medesima censura posta, ritorna nei suoi errori, ci ripensa e con sentenza breve n. 4253/16 ribadisce l’esclusione dei nuovi ricorrenti “malgrado l’autorevole orientamento espresso dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato” in verità, espresso con la sentenza n. 4723/14. Per Anief, è una cosa incredibile, mirabile dictu. La giurisprudenza è legge. Faremo appello e chiederemo l’annullamento. Esiste la certezza del diritto.
Se questo è l’inizio di una chiara presa di posizione del Collegio del Tar Lazio in merito alla nuova procedura concorsuale, è evidente, che i legali dell’Anief come per le altre volte tenteranno la tutela giurisdizionale fino all’ultimo grado di giudizio. Non è raro, infatti, che le sentenze del Tar Lazio siano annullate dal Consiglio di Stato, giudice di appello. Inoltre, il Tar Lazio dovrebbe spiegare come sia possibile ancor oggi insegnare senza abilitazione dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto, visto che ritiene, nella sentenza, la funzione docente una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2006/36/CE e riservata soltanto al personale laureato abilitato. Anche per questo chiederemo il parere di quel giudice di appello così rispettato a parole e così ignorato in punto di diritto.