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Graduatorie d’Istituto individuazione perdenti posto a.s. 2016/17. Valutazione titoli: le novità

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FONTE: www.orizzontescuola.it

‘Ipotesi di CCNI, concernente la mobilità a.s. 2016/2017, disciplina la formulazione delle graduatorie d’Istituto agli articoli 20 (individuazione perdenti posto scuola dell’infanzia e primaria) e 22 ( individuazione perdenti posto scuola secondaria I e II grado), in cui leggiamo che le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto devono essere formulate e affisse all’albo della Scuola entro 15 giorni dalla scadenza fissata dall’ O.M. per la presentazione delle domande di mobilità.

Sebbene, dunque, l’ordinanza ministeriale non sia stata ancora pubblicata, per cui non si conoscono ancora le date per la presentazione delle domande di trasferimento, e sia ancora presto per l’individuazione dei perdenti posto, alcune scuole hanno avviato le operazioni per poi formulare detta graduatoria. Non che questo non sia consentito ma evidenziamo che i titoli, che danno punteggio o eventuali esclusioni da tale graduatoria, possono essere conseguiti sino al termine della presentazione della domanda di trasferimento.

Per la compilazione della graduatoria interna d’Istituto, i titoli valutabili sono quelli previsti dalla Tabella A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ), allegata all’Ipotesi di CCNI 2016/2017, con le precisazioni (nelle note) per i trasferimenti d’ufficio.

Per le graduatorie interne d’Istituto bisogna attenzionare le sole novità riguardanti la mobilità territoriale, che sono due.

  1.  Non sono più riconosciuti i 3 punti per ogni promozione di merito distinto.
  2. Valutazione del Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL),  parte III – Titoli Generali – lettere I ed L della detta Tabella A:

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

  • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
  • ha frequentato il corso metodologico
  • sostenuto la prova finale.

       Punti 1

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.
NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale
Punti
0.50

E’, pertanto, opportuno che le Istituzioni scolastiche adeguino, riportando le suddette novità, i modelli utilizzati sino allo scorso anno scolastico.

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