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Mobilità, ricongiungimento al coniuge variabile e in funzione della fase

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FONTE: www.latecnicadellascuola.it – Nella prossima mobilità territoriale ci sarà, come sempre è stato, la possibilità di inserire il punteggio riferito alle esigenze familiari. Tale punteggio non è invece calcolato, in quanto non può essere dichiarato, nella mobilità professionale.

Quindi i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, i 4
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punti per ogni figlio di età inferiore ai sei anni, i 3 punti per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni, i 6 punti per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, sono punteggi riferibili unicamente alla mobilità territoriale sia a domanda volontaria che d’ufficio.

Per cui nei passaggi di ruolo e di cattedra, le esigenze di famiglia, non sono proprio tenute in conto.

Nella nota 6 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità è scritto che il punteggio del ricongiungimento al coniuge spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Appare quindi chiaro che i 6 punti del ricongiungimento spettano soltanto per il comune in cui risiede il coniuge, mentre per gli altri comuni spettano 6 punti in meno. Anche per tale motivo la residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

Con la nuova mobilità dei docenti, assisteremo ad un ricongiungimento al coniuge variabile, in funzione della fase di mobilità. Infatti nella fase A della mobilità riferita ai trasferimenti interni alla provincia di titolarità fra comuni diversi, il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito solo al comune di residenza del coniuge o del familiare a cui si intende ricongiungersi.

Invece nelle fasi B, C e D della mobilità dove per lo più il trasferimento avviene su ambito territoriale, il punteggio di ricongiungimento al coniuge o al familiare a cui si intende ricongiungersi è riferibile non più al singolo comune (che non sarà nemmeno esprimibile) ma più largamente all’intero ambito che contiene il comune di residenza dello stesso coniuge. Eppure questa distinzione sul ricongiungimento su comune e su ambito non è stata specificata nelle note alle tabelle di valutazione del punteggio di mobilità. Sarà stata una dimenticanza o ci sfugge qualcosa?

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