FONTE : www.orizzontescuola.it – La Tabella di valutazione dei titoli allegata ai bandi del prossimo concorso a cattedra, nella sezione D “Titoli di servizio”, indica le disposizioni per la valutazione del servizio prestato.
Servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo17 ottobre 2005, n. 226 . L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Il servizio, dunque, per essere valutato deve essere svolto sullo specifico posto, classe di concorso o ambito disciplinare verticale (questa è una novità rispetto alla bozza) per cui si procede alla valutazione, ossia per il posto, classe o ambito per cui si concorre. Altra condizione affinché il servizio possa essere valutato è che deve essere stato prestato per unperiodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
L’aggettivo “continuativo” sembra discostarsi da quella che è la normativa relativa alla valutazione dell’anno di servizio, che non pone alcuna condizione allo svolgimento dei 180 gg.
L’articolo 489 comma 1 del D.L.vo 297/94 predispone che ai fini del riconoscimento (riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, quindi dei servizi pre-ruolo) di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
Cosa si intende per durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione? La risposta è fornita dall’articolo 11 comma 14 della legge 124/99:
Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La valutazione dell’anno di servizio, pertanto, avviene qualora il docente abbia svolto 180 giorni di servizio (o se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), ma non si pone come conditio sine qua non il fatto che siano prestati in maniera continuativa, come del resto leggiamo anche nelle note alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI 2016/17 sulla mobilità.
Perché, dunque, la tabella allegata al bando di concorso pone tale vincolo? In base a quale normativa di riferimento?
Tale valutazione potrebbe danneggiare non pochi docenti che magari hanno avuto la sfortuna di lavorare a “singhiozzo”, riuscendo comunque a cumulare i 180 giorni previsti.