Pier Giorgio Lupparelli (Dirigente Scolastico) – Visite d’istruzione. Via dall’incubo. Qualche buon motivo per cui i docenti accompagnatori dovrebbero tirarsi fuori da responsabilità che non competono e dichiarare subito al DS il rifiuto di applicare quanto previsto da alcune parti della nota MIUR del 3 febbraio 2016 (controllo comportamenti conducente, verifiche mezzo di trasporto e così via).
Ho pubblicizzato in questi giorni un modello di dichiarazione. Vediamo perché. Se si dovesse verificare un “problema” con il mezzo di trasporto, tanto da causare un infortunio più o meno serio ai partecipanti, scatta subito una responsabilità “provvisoria” del Dirigente Scolastico (ciò non vuol dire che gli accompagnatori saranno poi sollevati da responsabilità per sempre, perché in seguito può scattare l’azione di rivalsa e sarà il docente a risarcire, e non l’Amministrazione).
Il DS, in base al tipo di gravità del “problema”, dovrà relazionare sulla dinamica dell’episodio disastroso, in modo molto dettagliato e a diversi soggetti: a) Ufficio Scolastico Regionale, b) Polizia di Stato, c) Società di Assicurazione che ha il contratto con la scuola, d) INAIL, e) Inquirenti/Indagini preliminari f) Avvocati dei genitori che richiederanno l’accesso agli atti e qui…. cominciano, le magagne g) in seguito Avvocatura dello Stato, h) in seguito Procura Corte dei Conti…. e così via. Dovrà anche acquisire le necessarie certificazioni mediche (prognosi, durata eventuali ricoveri, ecc.).
Insomma inizia una storia che non avrà mai fine!!! Il DS, per produrre le sue relazioni, dovrà a sua volta chiedere, a ogni docente accompagnatore, una dettagliata relazione sul “problema” che ha causato gli “infortuni”. Faccio un esempio: l’insegnante al momento del “problema”, sedeva in fondo all’autobus per controllare e vigilare sugli alunni.
Però, in base al Vademecum allegato alla nota MIUR del 3 febbraio 2016, il medesimo docente doveva trovarsi davanti, con gli occhi fissi sul tachimetro per verificare l’eventuale superamento del limite massino di velocità, la presenza di traffico elevato o di curve pericolose. Avvisare la Polizia Stradale, se necessario.
Insomma una sua parte di responsabilità potrebbe venir fuori dalle indagini. E se il docente, per controllare il tachimetro o una velocità non adeguata per il tipo di traffico, si trovasse avanti accanto all’autista e, nello stesso tempo, dietro, un alunno dovesse ferire un suo compagno?
Non sarebbe accusato per omissione di adeguata vigilanza sui minori (culpa in vigilando)? Non si innescherebbe un procedimento (non solo disciplinare) nei suoi confronti e una richiesta di risarcimento del danno? Non sto banalizzando né facendo ironia; perché se c’è un “problema”, la giustizia è terribile e va a scavare nei dettagli, nelle involontarie leggerezze…. E le testimonianze sono essenziali!
Un secondo esempio. Pausa viaggio, per il pranzo in un autogrill. Dopo il pasto, l’autista va al bancone del bar e si siede accanto a un docente accompagnatore (che ha comunque l’occhio vigile sugli alunni). I due “fraternizzano” e si mettono a chiacchierare. Nel contempo l’autista beve un innocuo bicchierino di alcol. Poco dopo, ripartiti, si verifica un ”problema”.
Vi immaginate cosa accadrebbe se gli studenti dovessero relazionare in modo compatto asserendo che l’autista ha bevuto in presenza del docente accompagnatore…. Senza che quest’ultimo avesse “fatto qualcosa”? L’insegnante sarebbe accusato di non aver rispettato le indicazioni delle nota MIUR del 3 febbraio 2016. E’ così, in Italia. Perciò, cari insegnanti, datemi retta. Pensate a tutelarvi, e al più presto. Per non essere costretti a risarcire danni e avere conseguenze, civili e penali. Le visite di istruzione possono essere una bella esperienza didattica, ma non devono trasformarsi in un incubo per i docenti. Lupparelli Pier Giorgio.