Non esiste alcun divieto di partecipare al concorso per chi abbia superato i 40 anni di età. L’equivoco nasce probabilmente dal richiamo, nei testi del Bando di concorso, ai requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al dPR 487/1994.
Nel dPR in questione, in effetti, si prevedeva come requisito di partecipazione un’età non superiore ai 40 anni, ma successivamente è intervenuta la legge 127/97, che all’art. 3, comma 6, ha introdotto la regola generale per cui: “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione“.
Quindi i limiti previsti in precedenza dal dPR 487/1994 devono intendersi non più sussistenti, perché superati da successiva disposizione di legge e non essendo stata prevista, al riguardo, alcuna specifica deroga da parte del MIUR.
Naturalmente il richiamo al dPR 487 dovrà essere considerato soltanto ai fini degli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego (cittadinanza, idoneità fisica …).