FONTE: www.latecnicadellascuola.it – Nelle intenzioni del Governo Renzi, il concorso per docenti del 2016 avrebbe dovuto selezionare solo il personale precario abilitato. Ma sarà proprio così?
Da qualche giorno, i riferimenti del ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, al rispetto della norma che prevede la stabilizzazione nei ruoli dello Stato solo del personale già abilitato, sembrano vacillare: decine e decine di migliaia di laureati, nemmeno sempre giovani, stanno infatti bussando alle porte di avvocati e sindacati per chiedere di partecipare all’unica selezione che se superata porta dritti all’immissione in ruolo.
Sulla carta, le possibilità non sembrano molte. I bandi di concorso, approdati in G.U. lo scorso 26 febbraio, esplicitano che l’accesso è riservato agli abilitati all’insegnamento.
Anche la Legge 107 del 2015 non ammette discussioni: al comma 110 c’è infatti scritto che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”. E il comma 113, attraverso una serie di modifiche alla 297/94, spiana la strada in questa direzione.
I precari non abilitati, quindi, si debbono rassegnare. Chi “mastica” di scuola dice però di no. Innanzitutto, perché a favore dei soli laureati ci sono i precedenti. Nessun concorso per titoli ed esami, cosiddetto a cattedre, è stato mai precluso agli abilitati. Anche l’ultimo, quello del 2012, prevedeva un’apertura per i soli laureati, pure se sino al 2002. E quelli laureati nel decennio successivo, che hanno fatto ricorso e partecipato con riserva, l’hanno poi spuntata. Con il tribunale gli ha dato ragione.
La disputa, quindi, si sposta sul piano legale. Del resto, lo stesso Testo Unico, al comma 12 (non modificato dalla Buona Scuola) del medesimo articolo 400 citato dal Miur nella Legge 107/15, così recita: “I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge”. Ora, non vogliamo di certo sostituirci ai legali, ma il fatto che almeno indirettamente una parte dello stesso decreto legislativo 297/94, rimasto tale, lasci intendere che l’accesso al concorso possa essere permesso pure i non abilitati, rappresenta un ulteriore stimolo a tentare la carta del ricorso.
Non tutti i sindacati, però, la seguiranno. In base a quanto risulta alla Tecnica della Scuola, il forte pressing prodotto dai precari ha messo il dubbio ma non convinto i sindacati rappresentativi. La Flc-Cgil, ad esempio, sembra che non impugnerà la norma. Ed è probabile che anche gli altri Confederali seguano la stessa strada. Di diverso avviso sono altri sindacati, che hanno annunciato sicuri e motivati ricorsi. E verso i quali stanno confluendo le speranze dei laureati.
Anche perchè sono diversi punti contestati nei bandi di concorso. Riportiamo, a titolo di esempio, le rivendicazioni prodotte in questi giorni dal “Movimento nazionale insegnanti precari”: “Le ragioni per cui impugnare il bando di concorso per aspiranti insegnanti sono molteplici e risiedono nelle modalità onerose di reclutamento scelte dal Miur. Sarebbe stato opportuno bandire un concorso per soli titoli”. Inoltre”, i bandi del Miur sono incostituzionali in diversi punti, dalla revisione delle classi di concorso al livello B2 della lingua straniera fino alla tabella di valutazione titoli. I posti messi a disposizione sono inferiori alla effettiva necessità di assunzione”.
Quella delle classi di concorso, del resto, è una problematica che riguarda pure i ricorrenti non abilitati. Non essendo infatti in possesso dei tale titolo, in molti casi questi precari non potrebbero nemmeno partecipare al concorso perché privi pure del titolo di studio abilitante: in tantissimi casi, questo è stato mutato dalla tabella di revisione delle classi di concorso attraverso l’inclusione nel piano di studi universitario di una serie di esami o crediti obbligatori sinora però non considerati tali.
È inevitabile, quindi, che gli avvocati che punteranno a far partecipare i loro assistiti alle prove del concorso a cattedre, dovranno impugnare pure la tabella di revisione delle classi concorsuali. La battaglia legale è solo all’inizio…