FONTE: www.orizzontescuola.it.it – La mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) è disciplinata dall’art. 4 del CCNI 2016 il quale dispone che è possibile produrre domanda di passaggio solo se si abbia superato il periodo di prova.
Inoltre bisogna essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Pertanto potranno presentare domanda di mobilità professionale solo i docenti che abbiano superato il periodo di prova entro l’anno scolastico 2014/15 (sono quindi esclusi tutti i neo immessi in ruolo e coloro che abbiano ottenuto al 1/9/2015 passaggio di ruolo).
Una volta soddisfatto tale requisito, a questo link abbiamo anticipato un articolo della nuova O.M. che conterrà, come gli altri anni, le abilitazioni richieste, anche per ambito disciplinare, per poter richiedere un passaggio di cattedra o di ruolo pur non essendo in possesso di specifica abilitazione:
Ricordiamo inoltre la differenza tra la mobilità professionale provinciale e quella interprovinciale:
- Il personale che ottiene la mobilità professionale nella propria provincia di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica;
- il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.
Per i primi quindi, la titolarità sarà su scuola al pari delle domande di trasferimento provinciale. Per i secondi, invece, e parliamo ovviamente dei docenti assunti entro il 2014/15 (in possesso dei requisiti sopra indicati), unici docenti a poter richiedere la mobilità professionale interprovinciale dal momento che i neo assunti non potrebbero mai richiederla, la titolarità sarà possibile solo nelle scuole del primo ambito indicato nella domanda. Se dovessero inserire ulteriori preferenze, la titolarità, una volta ottenuto il movimento, sarà solo su ambito. In poche parole stesso meccanismo del trasferimento interprovinciale.
Elenchiamo ora alcuni passi che saranno inseriti nella nuova ordinanza ministeriale i quali saranno sostanzialmente ripresi dall’ordinanza dello scorso anno e aggiornati con le modifiche apportate dal nuovo CCNI:
- I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia,possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi altre province. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia;
- I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.
- È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.
- La mobilità professionale dell’ a.s. 2016/17 avviene ancora sulla base delle classi di concorso delle scuole secondarie definite dal D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.
- Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province.
- Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
- Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.