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Sei giorni di ferie

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FONTE: www.orizzontescuola.it – Dirigente – Vorrei sapere se, in base alla sua conoscenza, l’entrata in vigore della legge 228/2012, art.1 commi 54, 55, 56 impedisce la possibilità di concessione dei 6 giorni di ferie per motivi personali previste dall’art 15 del ccnl, in quanto clausole contrattuali contrastanti disapplicate dal 1ºsettembre 2013. Ho già posto il quesito in sede sindacale (sono un dirigente scolastico) e mi è stato consigliato di non concedere quei giorni di ferie dal 1 settembre 2013. Grazie.buona-scuola

La riposta. L’art. 1, comma 54 della legge citata nel quesito recita: “Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno  la  fruizione  delle  ferie  e’ consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che  se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica.”

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Nel comma citato e in quelli successivi (55 e 56) non si rinviene assolutamente alcuna deroga o divieto alla possibilità di fruire dei 6 gg. di ferie come permesso per motivi familiari o personali alle stesse condizioni dell’art. 15/2 ovvero:  senza possibilità di diniego da parte del Dirigente, la richiesta può essere anche autocertificata e soprattutto cade il vincolo di dover essere sostituiti senza oneri per l’amministrazione.

La legge, infatti, in riferimento alla possibilità di fruire delle ferie durante l’anno, non fa altro che ribadire ciò che è già indicato nel Contratto ovvero che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (art. 13/9).

Pertanto, rimane ancora la possibilità da parte del personale docente a tempo indeterminato di richiedere, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all’art. 15/2 del CCNL.

Ovviamente i 6 giorni rimangono sempre e comunque delle “ferie” (intesi come istituto giuridico), pertanto qualora fossero fruiti come “permesso per motivi familiari o personali” saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.

Sull’argomento si ricorda un intervento ARAN del 2 febbraio 2011:

“…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”

Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i 3 giorni di permesso di cui all’art. 15/2), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Si ricordano altresì le sentenze dei tribunale di Rimini (14.11.2001), la Cassazione, sez. lav., n. 11573 del 1997 e n. 16207 del 2008, il Giudice del Lavoro di Terni (2001), tribunali di Monza (sentenza n. 288 del 12 maggio 2011) e quello di Lagonegro (sentenza n. 309 del 4 aprile 2012).

Non si concorda quindi con il parere sindacale che Le è stato dato perché a mio avviso basterebbe leggere ciò che riporta l’articolo della legge nel quale, ripeto, non c’è alcun accenno al fatto che le ferie non possano più essere fruite come permessi per motivi familiari o personali.

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