FONTE: www.tecnicadellascuola.it
di Alessandro Giuliani
In attesa di approfondire i singoli casi, diciamo subito che per comprendere a pieno la corrispondenza tra titolo acquisito e nuova classe di concorso occorre fare molta attenzione alle indicazioni presenti nelle tre colonne centrali delle tabelle. Quelli, per intenderci, che hanno come titolo ‘Requisiti di accesso classi di abilitazioni’.
Ma anche alla colonna successiva, dove sono incluse le ‘Note’. Queste parti, suddivise per ogni singola classe d’insegnamento, contengono, infatti, la descrizione dei requisiti minimi indispensabili, a volte anche di titoli di studio congiunti necessari, per acquisire l’abilitazione in una specifica classe di concorso. Ad iniziare dall’anno di conseguimento del titolo di studio.
Facciamo un esempio pratico. Un laureato in Sociologia continua ad avere la possibilità di insegnare Matematica applicata nelle scuole superiori (la ex A048), oggi ridenominata “Scienze matematiche applicate” (A – 47). Ma il titolo deve essere necessariamente conseguito entro il 1982.
Diversamente, i sociologi che hanno acquisito la laurea subito dopo, entro però l’anno accademico 2000/2001, hanno la possibilità di insegnare la ex A036 (Filosofia, psicologia e Scienze dell’educazione) oggi diventata A – 18 (Filosofia e Scienze umane), a patto che “il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche”.
Per sapere quali esami corrispondono a tali discipline, viene in soccorso la tabella A/1, pubblicata anch’essa in Gazzetta Ufficiale, dove si scoprirà che l’area pedagogica sarà “coperta” solo se il candidato avrà sostenuto almeno uno di questi esami accademici: Didattica generale, Pedagogia generale, Pedagogia sperimentale, Storia della pedagogia, Tecnologia dell’istruzione. La stessa verifica dovrà essere fatta dagli interessati per le altre discipline richieste.
Ovviamente, chi intende abilitarsi nella disciplina ed è sprovvisto di uno o più di questi esami, che per le lauree più moderne vanno associati anche ad un minimo di crediti (indicati sempre nella colonna ‘Note’ delle tabelle A e B), può tornare all’Università e chiedere di sostenerli con la modalità post-laurea (a pagamento). E questa regola vale per tutte le lauree.
Un altro esempio che possiamo fare per comprendere meglio le corrispondenze titolo-nuove classi di concorso è quello della A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), la quale oltre ai laureati in Architettura possono insegnare anche coloro che hanno concluso il percorso universitario in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
Costoro, tuttavia, come indicato nella colonna ‘Note’, hanno il vincolo di aver inserito nel piano di studi le seguenti discipline: “teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell’arte (vedi Tab. A/1) e purché la laurea sia congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di maturità scientifica o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione)”. Per accedere a questa abilitazione, insomma, non basta aver preso la laurea ma occorre aver conseguito anche un diploma di maturità specifico.
Sempre sulla nuova classe A – 01, la tabella contiene un’altra importante segnalazione (all’interno della colonna ‘Indirizzi di studi’): “è titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione del pregresso ordinamento 25/A -“Disegno e storia dell’arte”. In pratica, tutti coloro che sono già in possesso di questa abilitazione, potranno accedere in modo automatico anche nella A – 01.
Quelli citati, sono solo alcuni dei tantissimi casi da approfondire: ogni aspirante docente o insegnante già di ruolo dovrà fare molta attenzione nell’associare il proprio titolo e piano di studi con le indicazioni contenute nella tabella. Perché anche un solo esame, se non sostenuto, può far decadere la domanda di accesso al Tfa o al passaggio di cattedra o di ruolo.
A breve, auspichiamo, il Miur dovrebbe fornire un motore di ricerca on line, dove ogni interessato potrà inserire il titolo di studio conseguito: ne scaturiranno le possibili abilitazioni all’insegnamento, con tutti gli eventuali vincoli. Nel frattempo, ognuno dovrà farlo prestando attenzione agli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio.