FONTE: www.tecnicadellascuola.it
Una delle possibilità che sono consentite ai docenti entrati in ruolo entro il 2014 che vogliono chiedere trasferimento, è quella di poter richiedere, contemporaneamente, la mobilità provinciale e anche quella interprovinciale. L’essere soddisfatto nella richiesta del trasferimento interprovinciale fa decadere la richiesta del movimento in provincia.
Facciamo un esempio esplicativo per comprendere come funziona: “Un docente titolare in una data classe di concorso nella provincia X, vuole trasferirsi in una provincia Y, ma nel caso non potesse ottenere la titolarità nella provincia Y, vorrebbe trasferirsi in altra scuola della provincia X. La cosa è pienamente possibile! Basta produrre, attraverso il modulo fase A delle istanze on line, la domanda di trasferimento provinciale per i docenti entrati in ruolo entro il 2014 chiedendo in ordine di preferenza le scuole in cui vorrebbe essere trasferito. Inoltre lo stesso docente può compilare anche il modulo fase B delle istanze on line. In questo ulteriore modulo potrà scegliere gli ambiti della provincia Y, per il primo ambito potrà esprimere le preferenze di tutte le scuole dell’ambito, per gli altri ambiti invece non ha diritto alla scelta delle scuole. È utile sapere che se il docente venisse soddisfatto per una scuola del primo ambito della provincia Y o eventualmente per un altro ambito della provincia Y, allora verrebbe annullata la domanda di mobilità provinciale per una scuola preferita della provincia X”.
Anche gli insegnanti entrati in ruolo nel 2015 attraverso la fase 0 e A, che saranno impegnati nella mobilità provinciale su scuola nella provincia in cui sono entrati in ruolo, potranno godere dell’opportunità di richiedere la mobilità in ambiti di province differenti da quella di attuale titolarità. Infatti il docente neoassunto in fase 0 e A che chiederà la sede definitiva di titolarità nella fase A di mobilità, potrebbe richiedere, se lo volesse, nella fase D della mobilità altri ambiti di altre province differenti a quella di attuale titolarità.
In tal caso se l’insegnante neoassunto in fase 0 e A, ottenesse il trasferimento su uno degli ambiti richiesti in fase D della mobilità, la sua domanda di mobilità della fase A verrebbe annullata. Lo stesso identico discorso vale per i docenti neoassunti in fase B e C dalla graduatoria di merito.
Questi ultimi, oltre ad avere l’opportunità di muoversi nella fase B della mobilità sugli ambiti della provincia in cui sono entrati in ruolo, potranno anche chiedere, in fase D della mobilità, altri ambiti di province diverse a quella in cui sono entrati in ruolo. Anche in tale caso se soddisfatti in ambiti di altra provincia rispetto quella in cui sono entrati in ruolo, avranno annullata la mobilità della fase B.