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SCUOLA, MOBILITÀ DOCENTI ULTIME NEWS: LEGGE 104, NOVITÀ PRECEDENZA AI GENITORI DI DISABILI

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FONTE: www.blastingnews.it

Ultime notizie scuola, martedì 16 febbraio 2016: il contratto mobilità docenti e le novità sulla legge 104 per l’assistenza ai disabili gravi

spec-sostegno-2Un’importante novità quella contenuta nel nuovo contratto mobilità docenti firmato lo scorso 10 febbraio ed è quella riguardante l’assistenza ai portatori di handicap gravi: come viene riportato sul numero odierno del quotidiano ‘Italia Oggi’ (martedì 16 febbraio) la precedenza in sede di mobilità verrà applicata sin dalla fase A, quella riguardante i docenti assunti fino all’anno scolastico 2014/2015. I trasferimenti, pertanto, riguarderanno anche i posti attualmente occupati da insegnanti assunti con la fase C, quella dell’organico di potenziamento.

Nel caso in cui i genitori del disabile siano deceduti o, comunque, siano totalmente inabili e, dunque, impossibilitati a prestare assistenza, la precedenza viene concessa ad una delle sorelle o fratelli conviventi con la persona disabile. In ogni caso, affinchè possa essere esercitata tale precedenza, il soggetto dovrà risultare come referente unico dell’assistenza e soddisfare i seguenti requisiti fondamentali:

1) Si dovrà dimostrare che il coniuge ed eventuali altri figli non siano in grado di provvedere all’assistenza del disabile attraverso la produzione di opportuna documentazione; nel caso in cui il figlio richiedente dovesse risultare anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile non servirà altra documentazione rilasciata dagli altri figli. La convivenza dovrà essere documentata attraverso una dichiarazione di responsabilità personale sottoscritta dal richiedente secondo l’informativa contenuta nel D.P.R. N. 445/2000.

2) Il figlio referente unico, inoltre, dovrà rappresentare anche l’unico figlio che nell’anno scolastico durante il quale si produce domanda di mobilità, si sia avvalso della legge 104/92 attraverso la richiesta dei tre giorni mensili di permesso retribuito oppure abbia beneficiato di quanto contenuto nel comma 5 dell’articolo 42 del D.L. 151/2001, riguardante il congedo straordinario.

C’ è da sottolineare che la precedenza nella mobilità si potrà applicare solamente se il docente richiedente il trasferimento avrà espresso, all’interno della propria istanza, il comune di residenza della persona disabile da assistere come prima preferenza assoluta.

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