FONTE: www.tecnicadellascuola.it
E’ noto che il meccanismo di reclutamento elaborato dall’algoritmo predisposto dal Miur per le immissioni in ruolo della fasi B e C della cd legge sulla Buona Scuola ha provocato, soprattutto per le materie comuni, parecchi pasticci. Infatti molti docenti si sono visti immessi in ruolo d’ufficio, senza possibilità di poter scegliere, in una classe di concorso che non avrebbero preferito rispetto ad altre per cui concorrevano essendo iscritti in più graduatorie.
E’ il caso della docente spedita a fare l’insegnante della scuola primaria che avrebbe preferito diventare insegnante d’inglese, del docente assunto con un livello retributivo e profilo giuridico più basso piuttosto che in quello migliore che avrebbe anche per questo preferito. In alcune occasioni l’insegnamento della materia meno gradita è stato compensato dall’assegnazione della sede preferita, in altri casi, piuttosto rari e per i quali si sarebbe dovuto correggere subito il tiro, non c’è stata neanche questa consolazione per il neoimmesso in ruolo.
Appare pertanto ingiusto e fortemente penalizzante, escludere questa categoria di docenti dalla possibilità di chiedere un passaggio di cattedra o di ruolo, offrendo questa possibilità soltanto ai docenti che hanno superato l’anno di prova e quindi impedendo a tutti i neoimmessi in ruolo nel 2015/16 già penalizzati dal pasticciato (in passato chi scrive lo ha definito bizzarro ma effettivamente l’aggettivo “pasticciato” è preferibile) algoritmo la mobilità professionale.
E’ evidente che è proprio questa categoria di esclusi quella più interessata e che ha ragioni ben più di altre a rivendicare passaggi di cattedra o di ruolo. Negarle la possibilità vorrebbe dire penalizzare ancora i docenti neoimmessi in ruolo che troverebbero occupati per gli anni futuri gran parte dei posti presenti nel nuovo organico dell’autonomia. Nel nostro ordinamento, sopratutto nel mondo della scuola, solitamente in attesa che si definisca una situazione si usa la cd riserva.
E’ stata usata recentemente per un docente di latino e greco assegnato ad un istituto comprensivo e che si era sentito dire che quest’anno non avrebbe potuto svolgere l’anno di prova perché non si sapeva chi e come avrebbe dovuto individuare il tutor. “Per tali docenti, – aveva precisato l’USR Lazio – nelle more di specifiche indicazioni, si procederà ad una iscrizione con riserva”.
Si tratta di casi in cui è palese il danno che potrebbe sortirsi dall’applicazione di una normativa eccessivamente farraginosa dagli effetti aberranti e per i quali è saggio procedere nelle more ad una iscrizione con riserva. Ed allora non sarebbe il caso di consentire la mobilità professionale a tutti eliminando il requisito del superamento del periodo di prova o eventualmente inserirlo con riserva per non penalizzare i docenti neoassunti? I sindacati, però, sembrano avere trascurato quest’aspetto, dimostrando così un’attenzione maggiore per altre categorie di docenti di ruolo che purtroppo si traduce in una maggiore tutela a svantaggio di altri.
Senza dimenticare che la legge 107/2015 parla di mobilità straordinaria e quindi eliminare o iscrivere con riserva il requisito del superamento del periodo di prova per la mobilità professionale sarebbe coerente con l’impianto legislativo.