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Mobilità 2016: punteggio per CLIL, SFP per diplomati magistrale, ricercatori. No valutazione SSIS. Confermati i punteggi per anni preruolo e ruolo

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FONTE: www.orizzontescuola.it – Di seguito le novità in merito alla tabella di valutazione del servizio e dei titoli per la mobilità e le graduatorie interne di istituto 2016. Riconoscimento CLIL, riconoscimento del servizio anche per il ricercatore a tempo determinato. Invariato il punteggio per gli anni di pre ruolo.

Facciamo il punto.

TABELLA A DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – ANZINITA’ DI SERVIZIO:

  • è stato soppresso il punto B1)

“(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell’art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) “

Per il resto è stato tutto riconfermato.images (6)

  • Per quanto riguarda le note (sempre in riferimento all’anzianità di servizio):

è stato ELIMINATO dalla lettera A (servizio di ruolo 6 pp.) “Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell’entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. “

Per il servizio in scuole di montagna è stato ELIMINATO (sia per gli anni di ruolo che per gli anni di pre ruolo):

“Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.”

È stato invece AGGIUNTO alla nota 1:

“Il servizio prestato nelle classi di concorso del medesimo ordine di scuola anche se il titolo di accesso alle medesime è diverso dalla laurea viene comunque valutato per intero.”

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA

Nessun cambiamento ai fini del punteggio.

Nelle note (6 e 7) è poi indicato che:

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi sia l’insegnamento del richiedente ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per l’ambito o per l’ambito viciniore. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

È stata ELIMINATA la parte che riguardava “tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).”

Stessa cosa per le graduatorie interne di istituto.

III – TITOLI GENERALI

  • è stato ELIMINATO “per ogni promozione di merito distinto” punti 3.
  • È stato AGGIUNTO 1 p. per

LETTERA I: CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

  • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
  • ha frequentato il corso metodologico
  • sostenuto la prova finale.
  • E 0,5 per

LETTERA L: CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.   

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale.

Nota bene: sono validi anche per la mobilità professionale.

  • Alla nota 10 (valutazione concorsi) è stato ELIMINATO:

“A norma dell’art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.”

E

“Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.”

  • Alla nota 12 (per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica)….)

È stato AGGIUNTO:

“La laurea in Scienze della formazione primaria è considerata titolo aggiuntivo solo per chi è già in possesso di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001”

  • Dottorato di ricerca

Nella PREMESSA è stato INCLUSO anche il ricercatore a tempo determinato:

“Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, nonché al personale che sia o sia stato titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 e successive modificazioni è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio o del contratto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.”

Rimane invariato tutto il resto compresi i punteggi relativi agli anni di pre ruolo e di ruolo (anche nei casi di passaggi di ruolo da infanzia/primaria a I/II grado e viceversa), che non erano oggetto di discussione. 

Confermata anche la non valutazione della SISS.

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