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Mobilità 2016/17: docenti di ruolo fino al 2014 mantengono titolarità invariata se non ottengono il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra

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FONTE: www.orizzontescuola.it – La mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno scolastico è causa di ansia e preoccupazione per molti docenti che dovranno presentare domanda.

images (6)Le regole e i criteri che dovranno essere seguiti non si conoscono ancora nel dettaglio anche se sono state fornite importanti anticipazioni da OrizzonteScuola in relazione alle fasi prospettate per i movimenti e alle precedenze e ai titoli valutabili, ma non sono previste sicuramente novità in merito alle possibili conseguenze per la titolarità del docente nel caso la domanda di mobilità non venisse soddisfatta.

Nel corso degli anni scolastici i docenti che hanno chiesto mobilità territoriale o professionale hanno modificato la loro titolarità solo in seguito all’accoglimento della domanda, ottenendo il movimento richiesto.

Quindi nel caso in cui, pur presentando domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, il docente non venisse soddisfatto per nessuna delle domande presentate, per mancanza di posti disponibili, non otterrà nessuno dei movimenti richiesti e non modificherà la sua titolarità.

formazione-docenti-online-unipegaso-news3Nonostante la normativa in vigore sia molto chiara non prevedendo nessuna conseguenza in tal senso, i docenti manifestano ugualmente alla redazione le loro preoccupazioni evidenziando la necessità di essere tranquillizzati. Le maggiori preoccupazioni riguardano i docenti che dovranno chiedere trasferimento interprovinciale o mobilità professionale (passaggio di ruolo o passaggio di cattedra), che manifestano il timore di essere comunque coinvolti negli ambirti territoriali se non potessero essere soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse.

Per tranquillizzare i docenti e per rafforzare ulteriormente le risposte fornite a coloro che hanno posto la domanda con evidente preoccupazione, si ribadisce che il solo fatto di presentare domanda di mobilità, se questa non venisse soddisfatta, non determina nessuna modifica nella titolarità del docente che manterrà invariata la scuola di titolarità senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali. 

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