FONTE: www.latecnicadellascuola.it – Per il Tribunale del lavoro di Torino non ci sono dubbi: le ore di attività prestate dal docente oltre le 40 annue previste dal Ccnl per le attività funzionali all’insegnamento, vanno pagate.
La sentenza, emessa il 28 gennaio 2016, riguarda il ricorso di alcuni docenti, assistiti dall’avvocato Roberto Carapelle, che avevano presenziato ai Consigli di classe ordinari e straordinari per numerose ore oltre il limite delle 40 ore annue: non avendo ricevuto il relativo pagamento, hanno rivendicato il diritto alla retribuzione delle ore eccedenti sulla base dei parametri previsti e per le ore eccedenti di insegnamento.
Il ministero dell’Istruzione ha resistito in giudizio, eccependo che il limite di 40 ore annue indicato dal Contratto collettivo nazionale è derogabile ove non ne sia possibile il rispetto, atteso il numero di classi assegnate a ciascun docente.
Il Giudice del lavoro torinese, accogliendo le tesi difensive dei ricorrenti, ha rilevato che la partecipazione dei docenti ai consigli di classe è prevista tra le attività funzionali all’insegnamento, di carattere collegiale, ovvero le attività costituite “da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e nella predetta programmazione occorre tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei, in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.
Il giudice torinese ha evidenziato che la programmazione dei consigli di classe, non aveva tenuto conto degli oneri di servizio dei ricorrenti, titolari di numerose classi, che sono stati impegnati per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo, con la conseguente violazione della disposizione contrattuale che prevede una programmazione dei Consigli di classe tale da evitare che i docenti con maggior numero di classi superino la soglia predeterminata.
Sebbene il Miur avesse sostenuto che tale limite non possa essere considerato tassativo, e debba ritenersi che il docente chiamato ad impegnarsi oltre le 40 ore non possa sottrarvisi, il Tribunale ha rilevato che il superamento di tale limite non sia privo di conseguenze, tenuto conto che le norme contrattuali impongono alla programmazione di tenere conto della peculiare situazione dei docenti con numerose classi, e individuano un limite all’impegno orario annuo da dedicare ai Consigli di classe
Nel caso specifico, il giudice del lavoro ha concluso per l’accoglimento del ricorso, sulla considerazione che la richiesta al docente di prolungare la partecipazione ai Consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva, integra inadempimento contrattuale all’obbligo di limitare l’impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai Consigli di classe. E tale inadempimento determina, quale conseguenza, l’obbligo di risarcimento del danno attraverso laremunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite, da retribuirsi con onere a carico del fondo di istituto alla stessa stregua delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.