Entrerà in vigore il 2 febbraio 2016 la Legge 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che prevede una serie di disposizioni che riguardano il settore scolastico.
In particolare l’articolo 5 comma 6 prevede che il Ministro dell’istruzione, adotti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico.
Il mobility manager scolastico è scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente. Dal tenore della norma sembrerebbe che il mobility manager scolastico debba essere individuato tra il personale docente.
Compiti del mobility manager scolastico sono i seguenti:
- organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
- mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
- coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
- verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi;
- garantire l’intermodalità e l’interscambio;
- favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
- segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
Le linee guida sono altresì finalizzate ad assicurare:
- l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
- la riduzione dei consumi energetici;
- l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
- la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico.
Naturalmente tutto quanto previsto dal comma 6 deve essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al di là delle buone intenzioni si conferma la scelta di utilizzare la scuola come un mero contenitore al quale affidare attività senza risorse e senza prevedere alcuna formazione preliminare. Ci si limita ad emanare documenti, come le consuete linee guida, intese più comeadempimento formale che come strumento di reale cambiamento. Terremo informati i lettori del nostro sito sull’evoluzione della vicenda.
Il comma 1 del citato articolo 5 prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro da destinare alprogramma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilita’ sostenibile, incluse iniziative di:
- piedibus;
- car-pooling;
- car-sharing;
- bike-pooling;
- bike-sharing.
I progetti sono finalizzati anche alla realizzazione:
- di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta;
- di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili;
- di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.
I commi 4 e 5 dell’articolo 5, intervengono sulla disciplina del cosiddetto infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell’assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro.
Tali commi chiariscono che i casi in cui l’evento infortunistico si verifichi a seguito dell’utilizzo dellabicicletta nel percorso casa-lavoro, sono sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.
Infine gli art. 16, 18 e 19 dettano disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi, per l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici e in quelli per le forniture e negli affidamenti di servizi.