FONTE: orizzontescuola.it
di Nino Sabella
I precedenti contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la mobilità territoriale e professionale hanno assicurato, sino ad ora, a chi assiste a un disabile in situazioni di gravità la precedenza nella scelta della sede nei movimenti in ambito provinciale e interprovinciale (in quest’ultimo caso eccetto per chi assiste il genitore o parente o affine)
Dopo la legge n. 107/2015, alla luce delle aperture del MIUR nell’ambito delle trattative con le OO.SS. per il prossimo CCNI, le precedenze dovrebbero essere applicate nelle varie fasi previste, come abbiamo riferito nelle nostre anticipazioni, tuttavia una volta che si entra nell’ambito territoriale, la detta legge prevede, nemmeno perentoriamente, che vengano rispettate solo le precedenze per disabilità personale artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92, ma nulla dice per quelle previste ai sensi dell’articolo 33 comma 5 e 7 della medesima legge 104/92 (assistenza a disabilità in situazione di gravità)
L’articolo 7 del CCNI sulla mobilità per l’A.S. 2015/16 al punto V così stabilisce:
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:
Segue elenco delle condizioni.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
I docenti che assistono disabili in situazione di gravità, quindi, hanno la precedenza, ai sensi del detto contratto, nell’assegnazione delle sede sia nei movimenti tra scuole delle stesso Comune, che sia suddiviso in distretti, sia in quelli tra comuni diversi della provincia sia in quelli interprovinciali tra comuni /scuole di diversa provincia.
A coloro i quali assistono il genitore (e a determinate condizioni un fratello o sorella) disabile grave la detta precedenza è riconosciuta in ambito comunale e provinciale e non interprovinciale (in quest’ultimo caso potranno far valere la precedenza nel corso della mobilità annuale).
Le precedenze appena illustrate, ai sensi della legge n. 104/92 art 33 commi 5 e 7, e tutte le altre previste nel suddetto articolo 7, si applicheranno, stante all’ultimo incontro al MIUR alle varie fasi della prossima mobilità.
Sin qui nulla da eccepire, il problema sulle precedenze previste dalla legga 104/92, eccetto per quelle determinate da situazioni di disabilità personale, si pone una volta che si è negli ambiti territoriali, da cui attingeranno i dirigenti per coprire i posti dell’organico dell’autonomia.
Vediamo perché.
Il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d’incarico ai docenti da parte del DS, così prevede:
A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”
Il DS, dunque, nel proporre l’incarico tiene conto “anche” della precedenza prevista dagli articoli 21 e 33 della legge 104/02, ossia di chi si trova in situazione di disabilità personale.
Non si parla della precedenza, invece, per chi assiste il familiare disabile (figlio, coniuge, genitore o familiare), ai sensi degli articoli 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.
La mancata previsione di quest’ultima precedenza è lesiva di un diritto fondamentale, soprattutto considerando la natura degli ambiti, così come delineati dal MIUR.
Gli ambiti, come è stato riferito dal MIUR alle OO.SS., saranno sub provinciali e, essendo costituiti da una popolazione scolastica di non meno 22000 alunni, abbracceranno più comuni.
Alla luce di quanto detto, un docente, che assiste il coniuge o il figlio o il genitore disabile grave, può non ricevere alcuna proposta di incarico nel comune dove risiede il disabile che necessita dell’assistenza del docente in questione, facendo venir meno quanto stabilito dalla legge n. 104/92, che riconosce il diritto di scelta della sede/comune più vicini al domicilio del disabile.
Si tratta di una problema non di poco conto, che va chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità e che le OO.SS non mancheranno di sottoporre all’Amministrazione nell’incontro del 21 gennaio prossimo.