Per la mobilità 2016/17, in base alle fasi prospettate dal Miur e come chiaramente sottolineato e ulteriormente ribadito nelle anticipazioni, sono previste importanti novità per i docenti titolari nella D.O.S.
Secondo queste nuove disposizioni, i docenti D.O.S. potranno partecipare alla mobilità 2016/17 nelle prime due fasi dei movimenti e chiedendo trasferimento comunale (I fase) o intercomunale (II fase) potranno acquisire titolarità in una specifica scuola.
Questo rappresenta per loro sicuramente un’importante modifica rispetto a quanto è sempre stato previsto fino al corrente anno scolastico, cioè titolarità in provincia sulla Dotazione Organica Sostegno e non su scuola.
Fino al corrente anno scolastico potevano, quindi, presentare domanda di trasferimento sempre sulla D.O.S. solo a livello interprovinciale ( se avevano superato il vincolo triennale nella provincia di immissione in ruolo in assenza di eventuali precedenze che potevano garantire specifica deroga al vincolo), ma non potevano chiedere trasferimento nella provincia di titolarità su specifiche scuole, per le quali potevano concorrere solo con la domanda di utilizzazione (mobilità annuale).
Ora gli scenari che si aprono per loro sono decisamente diversi, ma , per evidenziare le diverse possibilità che si prospettano per i docenti D.O.S. nella mobilità 2016/17, è necessario fare il punto della situazione.
Si ritiene utile, a tal fine, effettuare due importanti premesse:
1 – il vincolo quinquennale sul sostegno rimane valido e non è mai stato messo in discussione sia dalla legge 107, sia dal MIUR in sede di contrattazione con i sindacati e non sembra che ci possano essere margini di intervento in tal senso.
Comunque “mai dire mai” e sarà il CCNI 2016/17 a indicare eventuali disposizioni differenti rispetto alle regole attualmente in vigore.
2 – i docenti D.O.S., per le diverse opportunità di mobilità a cui possono accedere, possono essere distinti nelle due categorie di seguito indicate;
- docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15
- docenti neo-immessi nell’anno scolastico 2015/16, nelle diverse fasi previste dalla “Buona scuola”: fase 0 – fase A – fase B – fase C
Per un’analisi esaustiva delle diverse possibilità che i docenti D.O.S. avranno per la mobilità 2016/17, si ritiene utile, quindi, effettuarla, in base alla seconda premessa, distinguendo i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 dai docenti neo-immessi nell’a. s. 2015/16.
All’interno di ciascuno dei due gruppi sarà poi indispensabile distinguere i diversi casi presenti.
1 – DOCENTI D.O.S. IMMESSI IN RUOLO ENTRO L’A.S. 2014/15
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
Si tratta di docenti con titolarità provinciale sulla D.O.S. e in servizio nel corrente anno scolastico in una specifica scuola in seguito ad utilizzazione.
in merito ai contenuti della proposta del MIUR che saranno in discussione nell’incontro dell’11 gennaio, questi docenti, non presentando domanda di trasferimento avrebbero la garanzia di acquisire automaticamente titolarità, per il prossimo anno scolastico, nella scuola in cui risultano utilizzati nell’anno scolastico in corso.
Dovrebbero presentare domanda di trasferimento solo se risultassero “soprannumerari” nella sede di utilizzo o per chiedere titolarità in un’altra scuola non accettando la titolarità “d’ufficio” nella scuola in cui risultano utilizzati nel corrente anno scolastico.
La mobilità provinciale dei docenti D.O.S. rientrerebbe nella I fase dei movimenti se all’interno del comune in cui risultano utilizzati nell’a.s. in corso (fase comunale), o nella II fase se in altri comuni ubicati sempre nella provincia di titolarità (fase intercomunale).
In ambedue i casi si tratta di trasferimento provinciale con titolarità su scuola e non su ambito territoriale.
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
La titolarità su scuola e non su ambito territoriale sarebbe valida esclusivamente per il trasferimento provinciale (comunale e intercomunale) che i docenti D.O.S. chiederebbero nella provincia di titolarità, ma non per il trasferimento interprovinciale.
La disponibilità manifestata dal MIUR nell’incontro del 28 dicembre e confermata dalle anticipazioni di OrizzonteScuola, in relazione alla possibilità, per i docenti immessi in ruolo prima della legge 107, di presentare domanda di mobilità secondo le “vecchie” regole con preferenze su scuole e non su ambiti, risulterebbe valida, infatti, solo per il trasferimento provinciale.
Questo permette di ipotizzare che anche per i docenti D.O.S. debbano valere le stesse regole.
Si tratta sempre di ipotesi in quanto per le certezze è indubbiamente indispensabile attendere gli esiti della contrattazione e la pubblicazione del CCNI 2016/17 dove tutto dovrà essere esplicitato.
In base all’ipotesi prospettata si può dedurre che i docenti D.O.S. che chiederanno trasferimento interprovinciale non potranno esprimere preferenze su specifiche scuole.
A questo punto sarebbe utile avere risposta alla seguente domanda:
I docenti D.O.S., nella domanda di trasferimento interprovinciale, dovranno esprimere preferenze sulla D.O.S. della nuova provincia o potranno chiedere più specifici ambiti territoriali interni alla nuova provincia?
Considerando che la novità prospettata per loro dal MIUR evidenzia la volontà ministeriale di rendere la loro titolarità più specifica (scuola e non provincia per la mobilità provinciale), si ritiene plausibile ipotizzare che nella domanda interprovinciale possano chiedere ambiti territoriali, per acquisire, in caso di accoglimento della domanda, titolarità in un ambito e non nella più generica ed estesa Dotazione Organica Sostegno che riguarda la provincia nella sua interezza.
Per ora, quindi, una delle poche certezze è che tutti i docenti D.O.S. immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15, potranno partecipare a domanda al piano di mobilità straordinaria, in deroga al vincolo triennale, previsto dal comma 108 della legge 107.
Si tratta di trasferimento interprovinciale che, rientrerebbe nella III fase dei movimenti.
Non si considera, quindi, per questi docenti, il vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, in virtù della deroga succitata stabilita dal comma 108, ma si considera sempre valido il vincolo quinquennale sul sostegno e per i docenti che non hanno ancora superato questo vincolo la mobilità potrà essere solo sul sostegno.
E’ utile, a questo punto, distinguere i docenti D.O.S. nel vincolo quinquennale dai docenti D.O.S. che hanno superato questo vincolo sul sostegno, in relazione alle domande che potranno presentare e agli effetti sulla loro titolarità.
DOCENTI D.O.S. CHE HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO
Questi docenti oltre alla domanda di trasferimento provinciale (I e II fase) e interprovinciale (III fase) sul sostegno, potranno presentare le seguenti domande:
1 – mobilità da sostegno a posto comune nello stesso grado di titolarità che, se richiesta nella provincia di titolarità rientrerebbe nella II fase, mentre sarebbe inserita nella III fase se venisse richiesta una provincia diversa da quella di titolarità.
Questa tipologia di movimento, che erroneamente molti considerano passaggio di cattedra,è in realtà un normale trasferimento e sarebbe con titolarità su scuola se a livello provinciale e su ambito territoriale se a livello interprovinciale
2 – mobilità dalla Secondaria II grado alla Secondaria I grado sempre sul sostegno.
Questa tipologia di movimento è un passaggio di ruolo e rientrerebbe nella III fase della mobilità e sarebbe su ambito territoriale.
E’ utile ricordare che, se la normativa vigente nel corrente anno scolastico rimarrà invariata, il passaggio di ruolo sul sostegno fa rincominciare il conteggio del quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto (art. 26 comma 7 del CCNI 2015/16).
3 – mobilità in altra classe di concorso. Questa tipologia di movimento è un passaggio di cattedra se nella secondaria II grado o un passaggio di ruolo se in altro ordine o grado di istruzione e rientrerebbe nella III fase della mobilità e sarebbe su ambito territoriale.
DOCENTI D.O.S. (immessi in ruolo entro l’a.s.2014/15) CHE NON HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO
Questi docenti potranno partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico soltanto per posti di sostegno in quanto vincolati per un quinquennio a permanere su questa tipologia di posto di insegnamento.
Le domande di mobilità che potranno presentare saranno, pertanto, le seguenti:
1 – trasferimento provinciale sul sostegno con titolarità su scuola (I e II fase)
2 – trasferimento interprovinciale sul sostegno con presumibile titolarità su ambito territoriale (III fase)
3 – Passaggio di ruolo sul sostegno sia provinciale che interprovinciale con titolarità su ambito territoriale (III fase). Questo movimento farebbe rincominciare il conteggio del quinquennio
E’ utile precisare che la domanda di passaggio di ruolo potrà essere presentata solo dai docenti che hanno superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.
Questi docenti non potranno, invece, chiedere, a causa del vincolo quinquennale sul sostegno, mobilità su materia
2- DOCENTI D.O.S. NEO-IMMESSI IN RUOLO NELL’A.S. 2015/16
Sono 4 le fasi che hanno determinato l’immissione in ruolo di questo gruppo di docenti e, se la situazione di coloro che sono stati immessi in ruolo nelle fasi 0 e A è più chiara e definita, molte più incertezze e dubbi interessano, invece, coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
La possibilità prevista dal MIUR per tutti i docenti D.O.S., senza nessuna distinzione tra loro, di presentare per il prossimo anno scolastico domanda di trasferimento provinciale con acquisizione di titolarità in una specifica scuola e non in un ambito territoriale, permette di dedurre che questa possibilità venga data a tutti i docenti D.O.S. neo-immessi nella provincia di immissione in ruolo a prescindere dalla fase in cui sono stati assunti.
I docenti delle fasi 0 e A dovrebbero rientrare quasi certamente nella I e II fase della mobilità (comunale e intercomunale), mentre molti dubbi ci sono ancora per i docenti delle fasi B e C da GM e da GaE, in relazione alla loro collocazione nelle diverse fasi dei movimenti.
Saranno collocati sempre nella I- II fase o si collocheranno in IV fase?
Dovrebbe essere esclusa per loro la III fase che riguarderebbe, esclusivamente la mobilità interprovinciale e professionale dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15.
Sarebbero, quindi, indispensabili e doverosi i chiarimenti in merito per ottenere risposta precisa alla seguente domanda:
Il trasferimento provinciale dei docenti D.O.S. neo- assunti, rientrerebbe, comunque, nella I o II fase sia per coloro che sono stati immessi nelle fasi 0 e A che per i neo-immessi nelle fasi B e C?
Se fosse così non sarebbe rispettato lo schema delle 4 fasi della mobilità prospettata dal MIUR, come anticipato da OrizzonteScuola, nel quale i docenti delle fasi 0 e A sarebbero in I e II fase, mentre i docenti delle fasi B e C sia da GM che da GaE, sarebbero in IV fase.
Però se fosse come ipotizzato nella domanda, sarebbe rispettato quanto prevede sempre il MIUR nel succitato schema, dove i docenti D.O.S. risulterebbero inseriti, indistintamente, nelle fasi I (comunale) e II (intercomunale).
Si tratta, quindi, a parere della scrivente, di disposizioni contraddittorie, per cui, anche se si tratta di disponibilità ancora teoriche, sarebbe necessario, prima di concretizzarle con esplicitazione nel CCNI, renderle coerenti e in sintonia fra loro.
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
Se tutti i docenti neo-immessi nell’anno scolastico 2015/16 potranno chiedere sicuramente trasferimento provinciale per il prossimo anno scolastico, la stessa cosa non può essere detta, per ora, per il trasferimento interprovinciale. Si tratta, infatti, di docenti che, in quanto neo-immessi, sarebbero nel vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo e conseguentemente non potrebbero partecipare ai movimenti interprovinciali.
Il piano di mobilità straordinario previsto dal comma 108 della legge 107, però, stabilisce una deroga a tale vincolo consentendo di presentare domanda di mobilità interprovinciale anche ai neo-immessi delle fasi B e C da GaE, escludendo, però, i neo-assunti nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da GM.
Questa disparità di trattamento è causa di giustificate polemiche e contestazioni da parte dei docenti penalizzati e il MIUR sembra abbia manifestato disponibilità per consentire la partecipazione alla mobilità straordinaria anche ai docenti assunti nelle fasi 0 e A, mentre non è ancora del tutto chiara la posizione assunta nei confronti di docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C da GM.
Per loro la mobilità potrà essere solo provinciale/regionale o anche nazionale?
Un altro importante aspetto da chiarire in modo preciso riguarda la fase o le fasi dei movimenti che potrebbero interessare questa categoria di docenti e se una parte di loro avrebbe precedenza sugli altri.
Questi aspetti dovranno essere necessariamente esaminati e chiariti esaurientemente dal MIUR in sede di contrattazione con i sindacati.
ALTRA MOBILITA’
Essendo docenti neo-immessi sono nel vincolo quinquennale, quindi non possono chiedere mobilità su posto comune.
Come docenti neo-immessi, inoltre, non hanno ancora superato l’anno di prova, che si concluderà il 31 agosto, per cui non potranno presentare neanche domanda di passaggio di ruolo sul sostegno in altro ordine o grado di istruzione.
Ci sono, quindi, ancora molte risposte che il MIUR dovrà fornire a tutti i docenti D.O.S. che, oltre al vantaggio di poter ottenere per la prima volta titolarità in una specifica scuola, hanno anche tante incognite da affrontare e per le quali chiedono giustamente precisi chiarimenti per eliminare in modo definitivo tutte le incertezze per il loro futuro professionale.