fbpx

REINSERIMENTO IN GAE: anche Monza dice si. Continua la battaglia di Orizzonte Docenti!

1463

Su ricorso presentato dall’Avv. Dino Caudullo e promosso dall’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti, tramite le proprie collaboratrici territoriali Luciana Capretti e Antonella Macheda e Michele Mileto dell’ANTES SCUOLA di Reggio Calabria, il Tribunale di Monza con una sentenza depositata lo scorso 4 dicembre scorso ha dichiarato il diritto di una docente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo illegittimo il depennamento disposto dall’amministrazione scolastica.

reinserimento-gae-300x168Il Giudice ha, infatti, definito illegittima la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento a seguito di mancata presentazione della domanda, dichiarando il diritto della ricorrente al reinserimento nelle GAE dalle quali era stata depennata. Quest’ultimo ha evidenziato che la normativa in materia di Graduatorie ad esaurimento è chiara nel consentire su domanda dell’interessato presentata entro un dato termine, non solo la permanenza, ma anche il suo reinserimento.

Secondo quanto stabilito dal Giudice, dalla mancata presentazione di domanda di permanenza/aggiornamento per un determinato triennio non può dunque derivare il depennamento definitivo, essendo fatta salva la possibilità di reinserimento in GaE dei docenti originariamente inclusi.

Tale interpretazione deriva dalla salvaguardia delle posizioni di coloro che si trovavano inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione, trasformatesi da “permanenti” ad “esaurimento” a seguito della legge finanziaria del 2007.

Citando qualche passo della sentenza, questa precisa che “tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime”.

“In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di ‘nuovi inserimenti’”.

“Di contro – continua la sentenza – la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall’ art. 1, comma 1 bis, della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all’esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione”.

L’Ufficio Legale di Orizzonte Docenti

In questo articolo