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Se il professore scivola sul pavimento bagnato della scuola la colpa è sua e la Cassazione lo condanna 6.000 euro di spese

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Il professore che scivola sul pavimento bagnato mentre i bidelli lavano per terra non può essere risarcito se si fa male. Neppure in mancanza di appositi cartelli che segnalano il pericolo.

inglese-b2Il professore, in sostanza, dovrebbe stare più attento. E’ questo il senso della sentenza del 18 dicembre scorso, n. 25594, della Corte di Cassazione e della disavventura, fisica e giudiziaria di un docente, G. D. cui è stata pure inflitta la condanna alle spese processuali di oltre 6.000 euro.

I fatti. La domanda di risarcimento del danno derivante dalla rovinosa caduta a causa del pavimento bagnato e reso viscido dall’uso di detergenti utilizzati nella pulizia, che i bidelli stavano effettuando, avanzata da G.D. nei confronti dell’istituto scolastico dove insegnava e del Ministero, era stata rigettata dal Tribunale, che aveva escluso la responsabilità dei convenuti sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., che ai sensi dell’art. 2051 c.c., con decisione confermata in appello il 25 luglio 2013 in riferimento all’art. 2051 c.c.

Contro la suddetta sentenza, l’insegnante propose poi ricorso per Cassazione. La Corte di merito aveva in sostanza stabilito che l’insidia sul pavimento bagnato e viscido, per via del lavaggio che gli addetti stavano effettuando, era ben visibile.

Di più: la Corte medesima aveva valutato invece come imprudente la condotta del professore che, nell’avvicinarsi all’aula magna per partecipare alla riunione del collegio dei docenti, non aveva adottato le necessarie cautele in presenza di una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile. Prevedibile ed evitabile per il semplice motivo “della presenza in prossimità dei bidelli che stavano pulendo”.

La Corte aveva poi confermato la decisione di primo grado ravvisando l’interruzione del nesso causale a causa della condotta del danneggiato. Quest’ultimo però non si è dato per vinto e si è rivolto alla Suprema Corte deducendo la violazione dell’art. 2051 e dell’art. 2697 c.c., per non aver considerato, la magistratura, la mancata adozione da parte del custode di idonee segnalazioni e, quindi, la mancata prova del fortuito gravante sul custode.

La Cassazione non ci sta e ritiene inammissibile il motivo addotto anche perché “la valutazione riguardante lo stato dei luoghi, il comportamento incauto del danneggiato, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici”.

La Corte aveva peraltro già affermato (Cass. n. 23584 del 2013) che, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, “ridotta al rango di mera occasione dell’evento”, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

Aggiungiamo noi che la situazione descritta e l’importante sentenza si inseriscono in un quadro ben diverso dalla fattispecie “infortunio sul lavoro”, nel quale il docente in ogni caso è incappato.

La procedura dell’infortunio ha dei tempi precisi da rispettare in ordine alla decadenza e alla prescrizione dei diritti e supponiamo che il docente in questione l’abbia intrapresa in parallelo.

Peraltro, nella ipotetica e duplice evenienza che che l’infortunio da un lato fosse poi stato riconosciuto e che dall’altro lato la causa per danni da fatto illecito fosse stata vinta (invece è stata persa), il docente avrebbe dovuto restituire all’Inail, fino alla concorrenza, la somma ipoteticamente incassata con la sentenza, per ristorare l’ente assicuratore dei danni a propria volta subiti per ristorare l’insegnante.

La pratica per vedersi riconoscere l’infortunio sul lavoro è peraltro piuttosto impervia per i docenti, poiché i medesimi, salve alcune categorie, non sono assicurati all’Inail perché ritenuti non a rischio

Negli ultimi anni tuttavia, la prassi è quella di considerali a rischio qualora siano sottoposti a un rischio costante, quale quello indotto dall’uso quotidiano e comunque non saltuario di apparecchiature elettriche.

Il provato assoggettamento al rischio elettrico fa sì che il docente sia assicurato anche contro tutti gli altri fattori di rischio, compresi quelli esterni alla scuola purché ricompresi nell’alveo dell’infortunio in itinere. E compresi quelli indotti dall’uso di secchio, detergenti e acqua da parte dei collaboratori scolastici alle prese con il lavaggio dei pavimenti.

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