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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

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PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell’art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all’8/1).


images (6) Nota bene

L’applicazione dell’art. 40/3, che noi “adatteremo” alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c’è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario elaborato dalla redazione di OS]

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all’8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell’art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l’art. 40/3 in quanto l’assenza del titolare non avviene in un’“unica soluzione”.
Il titolare è infatti “presente” durante il periodo che va dal 23/12 all’8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

  • La scuola deve avere come riferimento l’interruzione dell’assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).
  • Di conseguenza al supplente non spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.
  • Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un’eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.
  • La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.

Caso Bimages (2)
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

  • Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.
  • L’attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell’assenza del titolare e non alla presentazione di un’unica certificazione che la giustifichi.
    Ciò è conforme all’interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40/3 del CCNL 2007): “Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.

Caso C
D. Se però l’ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l’1/1, o un qualsiasi altro giorno all’interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

  • Le esigenze di servizio terminano l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);
  • La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un’astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all’interno delle vacanze) ne produrrà un’altra e soprattutto fino a quando (l’eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).

Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l’1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l’8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

  • Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).
  • Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
  • È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l’assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell’esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

IN SINTESI

  • Se il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).
  • Se, invece, il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all’interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).

La corretta applicazione dell’art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze): “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE

D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?

Facciamo innanzitutto riferimento alla normativa:

CCNL/2007 art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota bene

  • Il congedo parentale (o malattia del bambino) può essere fruito:
  • In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni;
  • In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.

È prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si “accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola.

Tale prassi, radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sarebbe un abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo festivo.

Nota bene

  • Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
  • Dal 23/12, a meno di ulteriore certificazione che attesti un nuovo periodo di assenza, il docente deve ritenersi in servizio per eventuali attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

IN SINTESI

  • Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
  • Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.

IN CONCLUSIONE
La scuola dovrà quindi porre molta attenzione alle procedure da attuare in quanto queste si rileveranno fondamentali per la collocazione di status (e conseguente trattamento economico durante le vacanze) non solo del docente titolare che si assenterà fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (ed eventualmente a partire dalla ripresa delle stesse), ma anche per il docente supplente che lo sostituirà.

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