L’organico dell’autonomia che, in base alla legge 107/2015, entrerà in vigore dal 2016/17, sarà fomato da posti comuni, di sostegno e posti del potenziamento. Ma bisognerà aggiungere anche le previsioni delle supplenze brevi.
I primi chiarimenti sono stati forniti dal Miur con apposita circolare dell’11 dicembre 2015
La nota dà indicazioni su quali aspetti devono entrare a far parte del PTOF e dà dei suggerimenti su alcuni aspetti fondamentali.
Uno di questi sarebbe il graduale abbandono della distinzione tra organico di diritto e di fatto.
I docenti dell’organico dell’autonomia, dice la legge 107/2015 al comma 5, “concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attivita’ di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”
A ciò va aggiunta la possibilità che gli insegnanti siano utilizzati anche in classi di concorso per le quali non possiedono l’abilitazione e la possibilità di essere utilizzati per le supplenze brevi.
Attenzione, il Ministero parla in generale di “supplenze brevi” senza approfondire, ma la legge contiene dei precisi paletti al comma 85 ” Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”
Per fare ciò, ed evitare i pasticci ai quali stiamo assistendo nell’a.s. 2015/16, la previsione delle supplenze brevi va inserita nel PTOF.
La previsione sarà desunta dalle serie storiche della scuola. Tali supplenze dovrebbero quindi scomparire dall’assegnazione tramite scorrimento delle graduatorie di istituto ai precari.
Nulla è ancora detto circa l’organizzazione che ogni scuola si darà per la gestione di tali supplenze.