Di norma, in questo periodo, il Miur emana tutti gli anni il decreto ministeriale concernente le cessazioni dal servizio dall’anno scolastico successivo. In particolare, il D.M. determinerà il termine entro il quale il personale docente, educativo ed Ata dovrà presentare domanda per poter andare in pensione dal 1° settembre 2016.
L’anno scorso il decreto riportava la data del 1° dicembre 2014 e il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 15 gennaio 2015.
Ad oggi il decreto non è ancora stato emanato, il che farebbe supporre che la scadenza per trasmettere le domande sarà posticipata rispetto a quella dell’anno scorso.
Con molta probabilità il ritardo del Ministero potrebbe essere legato all’iter della legge di Stabilità e alle possibili modifiche previdenziali in essa contenute, sebbene dalle ultime notizie non risulterebbero modifiche sostanziali alla Legge Fornero per quanto riguarda l’accesso al trattamento pensionistico.
Quindi, se le cose dovessero restare immutate, varrebbero le vigenti regole, per cui i requisiti per andare in pensione restano quelli recentemente riepilogati dall’Ufficio scolastico di Torino, vale a dire:
Limiti di età (pensione di vecchiaia)
- D’ufficio età 65 anni (uomini e donne) nati tra il 1/9/1950 e il 31/8/1951, se in possesso dei requisiti della previgente normativa al 31/12/2011 (quota 96: 60 anni età+36 contributi/ 61 anni età+35 contributi – 40 anni contributi – donne con 61 anni età e 20 anni contributi o 15 se in possesso di contributi ante 1993).
- Adomanda età 65 anni: (uomini e donne) nati tra il 1/9/1951 ed il 31/12/1951 (quota 96: 60 anni età+36 contributi/ 61 anni età+35 contributi – 40 anni contributi).
Limiti di età (pensione di vecchiaia) per chi non ha maturato alcun requisito al 31/12/2011
- D’ufficio età 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2016 e 20 anni contributi
- A domanda età 66 anni e 7 mesi entro il 31/12/2016 e 20 anni contributi
Pensione anticipata
- Uomini: 42 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016 indipendentemente dall’età anagrafica
- Donne: 41 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016 indipendentemente dall’età anagrafica
Opzione donna:
- l’INPS ha precisato che le lavoratrici che abbiamo maturato i requisiti di 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi entro il 31/12/2014, e non siano cessate, potranno esercitare tale opzione anche successivamente a tale data.
Come sempre, entro il medesimo termine fissato dal D.M., il personale potrà avanzare richiesta per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione o la domanda di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) e comunque non oltre il settantesimo anno di età.