fbpx

IMPORTANTE – Arriva l’organico dell’autonomia

1546

Una novità importante è contenuta nella circolare emanata dal ministero dell’istruzione l’11 dicembre scorso (2805) e passata quasi in sordina.

buona-scuolaI dirigenti, in virtù dell’autonomia scolastica, sono chiamati a stabilire anche l’organico per le supplenze brevi. Questa nuova impostazione manda in soffitta la divisione in organico di fatto e di diritto, aprendo all’organico dell’autonomia. 

Per comporre l’organico dell’autonomia, i dirigenti scolastici dovranno considerare anche i docenti necessari per svolgere le supplenze brevi. È questa la novità più importante contenuta in una circolare emanata dal ministero dell’istruzione l’11 dicembre scorso (2805). Dunque, la separazione tra organico di diritto e organico di fatto va in soffitta. E al suo posto arriva l’organico dell’autonomia. Che sarà composto dalla somma del numero dei docenti necessari per lo svolgimento attività curriculari ordinarie (posti comuni e sostegno), delle attività di potenziamento e delle supplenze brevi.dipl-spec-biennale

La quantificazione delle ore necessarie alle supplenze brevi dovrà essere stimata sulla base della media delle ore di supplenza effettivamente svolte nell’istituzionale scolastica di riferimento. Media che dovrà essere calcolata sommando le ore di supplenza degli ultimi anni e dividendola per il numero degli anni considerati. A detta dell’amministrazione centrale, l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire l’attuazione del curricolo di scuola. Anche grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità. Secondo le intenzioni del ministero, ciò dovrebbe consentire di cominciare a superare progressivamente la tradizionale divaricazione tra organico di diritto e organico di fatto che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente. In buona sostanza, dunque, a regime, il numero dei docenti di cui si compone ogni scuola dovrebbe essere identico sia nella fase previsionale (organico di diritto) che alla ripresa dell’anno scolastico (1° settembre).

E ciò dovrebbe avvenire attraverso una programmazione triennale del fabbisogno, che dovrebbe consentire alle scuole di compensare eventuali «buchi» di organico tramite una maggiore flessibilità dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. Uno degli strumenti per operare in tal senso dovrebbe essere il nuovo sistema della chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Che dovrebbe essere attuato già all’esito del piano straordinario di assunzione. I docenti che sono stati assunti nella fase B e nella fase C, infatti, saranno fatti oggetto di proposte di incarico triennale da parte dei dirigenti dell’ambito territoriale nel quale saranno inseriti.

L’amministrazione centrale si è riservata di emanare un decreto interministeriale sugli organici, con il quale saranno impartite ulteriori disposizioni agli uffici scolastici territoriali.. In quella sede dovrebbero essere individuati i criteri per coniugare le esigenze manifestate dalle istituzioni scolastiche, tramite l’emanazione dei piano triennali dell’offerta formativa, e la reale disponibilità di docenti. Fermo restando che, la previsione dei fabbisogni nell’ambito del piano triennale, considerati i limiti di organico verificati dall’amministrazione, dovrà essere effettuata globalmente. E cioè, garantendo la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi (previsione questa basata sulle serie storiche di scuola) «ma soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello».

In pratica, i dirigenti scolastici dovranno preoccuparsi di «chiamare» non solo i docenti necessari a coprire le cattedre delle discipline curriculari, ma anche gli insegnanti che dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività di miglioramento dell’offerta formativa. E in ogni caso, le supplenze brevi dovranno essere effettuate da docenti interni. Pertanto, i dirigenti scolastici, all’atto della «chiamata» dovranno tenere conto che una certa percentuale di ore di insegnamento dovrà essere distratta dalle attività di potenziamento per fare fronte alle necessità.

Tale percentuale, secondo l’avviso dell’amministrazione centrale, dovrà essere individuata desumendola dalla serie storica delle ore di supplenza breve verificatesi nel corso degli anni nella scuola di riferimento. Ciò vuol dire che, necessariamente, il monte ore complessivo delle ore dell’organico di potenziamento, dal quale trarre il numero e la tipologia dei docenti da assegnare alle attività aggiuntive, dovrà risultare dalla somma delle ore necessarie a realizzare le attività di potenziamento in senso stretto e le ore di supplenza breve necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività istituzionale ordinaria.

In questo articolo