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Supplenza su maternità è temporanea. Indicazioni confusionarie Ufficio Scolastico di Milano

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Avevamo già segnalato un errore nella nota diramata dall’Ufficio Scolastico di Milano sull’utilizzo dei docenti assunti in fase C. Posto rimedio a quell’errore, l’Ufficio però inciampa su un altro errore. dipl-spec-biennale

Con la nota Prot. 23544 del 10 dicembre 2015 l’ATP di Milano disponeva che:

” A conclusione si ribadisce che, come previsto dalla legge 107/2015, i destinatari di contratto a tempo indeterminato “Fase C”, che hanno assunto servizio entro il 1/12/2015, dovranno, prioritariamente, essere utilizzati per la copertura delle supplenze temporanee per l’assenza dei docenti titolari (es.: malattie, maternità ecc.) e che i docenti già destinatari di contratto a tempo determinato non possono essere individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato sui posti dell’organico potenziato, anche se di natura giuridica diversa (es.: contratti al 31/08/2016).”

Avevamo subito segnalato l’errore contenuto in quel “prioritariamente”

Con una successiva nota del 14 dicembre, l’ATP precisa:

“Viste le segnalazioni pervenute a questo ufficio in merito a quanto riportato nell’ultimo periodo della nota prot. MIUR AOOUSPMI R.U. 23544 del 10 dicembre 2015, si riporta di seguito l’art. 1 comma 85 Legge 107/2015:

“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”

Si precisa che il termine “prioritariamente” è stato erroneamente inserito, e con l’occasione si chiarisce anche che le supplenze per maternità, non devono essere considerate supplenze “brevi e temporanee”. ”

A nostro avviso tale nota potrebbe creare ulteriore confusione nei dirigenti scolasticiladdove si precisa che le supplenze per maternità, non devono essere considerate supplenze “brevi e temporanee”.

Ciò alla luce del fatto che nella precedente nota era stato specificato che i docenti potevano essere utilizzati per la copertura delle supplenze temporanee per l’assenza dei docenti titolari (es.: malattie, maternità ecc.). Ora, invece, si escludono solo le supplenze per maternità.master-e-perf-promo-tablet

Giova intanto ricordare che in realtà tutte le supplenze conferite dai dirigenti scolastici (ad esclusione di quelle fino al 30/6 o 31/8 per spezzoni pari o inferiori le 6 ore oppure per esaurimento delle GAE) si configurano come supplenze temporanee (art. 7 DM 131/07).

Detto questo, a nostro avviso, quindi, non è tanto la tipologia dell’assenza che fa la differenza (se malattia o maternità), ma è la durata della stessa. Altrimenti per come è stata formulata tale precisazione dell’ATP di Milano, è come se si intendesse che l’assenza per malattia è una supplenza temporanea, quella per maternità no. E non è così.

Allora, per essere chiari: La legge 107/2015 dispone che i DS possono effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giornicon il personale dell’autonomia, e questo, quindi, indipendentemente dalla tipologia dell’assenza del titolare.

Ciò che conta è quindi la durata. In tal senso, quindi, per fare un esempio, l’assenza del titolare per congedo per matrimonio (15 gg. ai sensi dell’art 15 del CCNL/2007) oppure per interdizione (di solito di 30 gg. in 30 gg.) o ancora per congedo di maternità (5 mesi) si configurano tutte come “assenze temporanee” che non rientrano però nella fattispecie di supplenze fino a 10 gg.

In ultimo, richiamiamo l’attenzione sul quel “possono” che quindi non è un obbligo.

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