Avevamo già segnalato un errore nella nota diramata dall’Ufficio Scolastico di Milano sull’utilizzo dei docenti assunti in fase C. Posto rimedio a quell’errore, l’Ufficio però inciampa su un altro errore.
Con la nota Prot. 23544 del 10 dicembre 2015 l’ATP di Milano disponeva che:
” A conclusione si ribadisce che, come previsto dalla legge 107/2015, i destinatari di contratto a tempo indeterminato “Fase C”, che hanno assunto servizio entro il 1/12/2015, dovranno, prioritariamente, essere utilizzati per la copertura delle supplenze temporanee per l’assenza dei docenti titolari (es.: malattie, maternità ecc.) e che i docenti già destinatari di contratto a tempo determinato non possono essere individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato sui posti dell’organico potenziato, anche se di natura giuridica diversa (es.: contratti al 31/08/2016).”
Avevamo subito segnalato l’errore contenuto in quel “prioritariamente”
Con una successiva nota del 14 dicembre, l’ATP precisa:
“Viste le segnalazioni pervenute a questo ufficio in merito a quanto riportato nell’ultimo periodo della nota prot. MIUR AOOUSPMI R.U. 23544 del 10 dicembre 2015, si riporta di seguito l’art. 1 comma 85 Legge 107/2015:
“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”
Si precisa che il termine “prioritariamente” è stato erroneamente inserito, e con l’occasione si chiarisce anche che le supplenze per maternità, non devono essere considerate supplenze “brevi e temporanee”. ”
A nostro avviso tale nota potrebbe creare ulteriore confusione nei dirigenti scolasticiladdove si precisa che le supplenze per maternità, non devono essere considerate supplenze “brevi e temporanee”.
Ciò alla luce del fatto che nella precedente nota era stato specificato che i docenti potevano essere utilizzati per la copertura delle supplenze temporanee per l’assenza dei docenti titolari (es.: malattie, maternità ecc.). Ora, invece, si escludono solo le supplenze per maternità.
Giova intanto ricordare che in realtà tutte le supplenze conferite dai dirigenti scolastici (ad esclusione di quelle fino al 30/6 o 31/8 per spezzoni pari o inferiori le 6 ore oppure per esaurimento delle GAE) si configurano come supplenze temporanee (art. 7 DM 131/07).
Detto questo, a nostro avviso, quindi, non è tanto la tipologia dell’assenza che fa la differenza (se malattia o maternità), ma è la durata della stessa. Altrimenti per come è stata formulata tale precisazione dell’ATP di Milano, è come se si intendesse che l’assenza per malattia è una supplenza temporanea, quella per maternità no. E non è così.
Allora, per essere chiari: La legge 107/2015 dispone che i DS possono effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giornicon il personale dell’autonomia, e questo, quindi, indipendentemente dalla tipologia dell’assenza del titolare.
Ciò che conta è quindi la durata. In tal senso, quindi, per fare un esempio, l’assenza del titolare per congedo per matrimonio (15 gg. ai sensi dell’art 15 del CCNL/2007) oppure per interdizione (di solito di 30 gg. in 30 gg.) o ancora per congedo di maternità (5 mesi) si configurano tutte come “assenze temporanee” che non rientrano però nella fattispecie di supplenze fino a 10 gg.
In ultimo, richiamiamo l’attenzione sul quel “possono” che quindi non è un obbligo.