Le indicazioni come proposte dai sindacati rappresentativi sull’utilizzo dell’organico potenziato invitano certamente alla riflessione.
Proporre una contrattazione integrativa sull’utilizzo del personale rientrante nel noto organico del potenziamento può essere per alcuni aspetti una importante forma di tutela per i lavoratori.Ma si deve evitare che la patata bollente venga scaricata alla RSU, senza che questa abbia delle indicazioni certe e chiare sulla base delle quali avviare la contrattazione, anche per evitare che in ogni scuola possa maturare un mero eccesso di discrezionalità.
Dunque sono certamente necessari dei criteri uniformi da fornire a livello nazionale. Nella guida come formulata dai rappresentativi emerge che a seguito dell’informativa ai sensi dell’art.6 del CCNL è necessario che siano regolate nel contratto integrativo di istituto – anche attraverso intese – le regole da rispettare per:
1) definire i criteri per la distribuzione dei docenti sulle diverse sedi o plessi
2) definire i criteri per l’orario settimanale con limiti orari giornalieri e con riferimento ad eventuale utilizzo in attività extracurricolari (per tutto l’anno, per periodi plurisettimanali, con quali limiti di flessibilità – art 28 comma 9 CCNL)
3) definire, al pari di quanto avviene per gli altri docenti, le modalità e i limiti di impegno per le attività funzionali all’insegnamento (art.29)
4) definire le modalità e i limiti all’impiego su più sedi/plessi (CCNL art. 6 lettera i)
5) definire i limiti orari (entrole 18 o 24 ore) eventualmente destinati alle sostituzioni, solo nel caso in cui il docente non sia totalmente impegnato in attività programmate nelle aree di intervento del potenziamento.
E’certamente vero che al docente “potenziato” una figura atipica professionale docente non normata dal contratto collettivo si dovranno applicare le norme contrattuali basilari e comuni per tutti i docenti ma è anche vero che tale figura è subordinata a quelle attività di potenziamento che le singole scuole decideranno di avviare in relazione al loro PTOF.
Lo scoglio più rilevante da superare è quello relativo al fatto che tale materia possa essere ancora oggetto di contrattazione integrativa. Sono decine le sentenze negative e ben tre Corti di Appello hanno dato ragione al Ministero stabilendo in sostanza che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.
“Lematerie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari
quali quella retribuita con il fondo d’istituto. La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali e pertanto si porrebbe ininsanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.
Il legislatore, nella scelta dell’espressione “misure inerenti lagestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, co. 2 delD.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.
Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) invirtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative.” Rilevando dunque, vedi Corte di Appello di Firenze, che “lanorma contrattuale, anche nazionale, difforme, in quanto disciplinante direttamente, oper demando alla contrattazione integrativa, materie ora precluse debbacedere di fronte all’immediata applicazione della norma di cui all’art. 5, c. 2, d.lgs. 165/2001 che chiaramente rimette alle competenze dirigenziali le materie contemplate nelle suddette lettere‘h’, ‘i’ ed ‘m’dell’art.6, CCNL/2006-Scuola, degradando la partecipazione sindacale a mero obbligo di comunicazione informativa (e non di esame congiunto, non attenendo al rapporto di lavoro).
E che la materie sopra identificate nelle lettere dell’art. 6,CCNL/2006-Scuola rientrino nella previsione di cui all’art. 5, c. 2,TU/165 non pare revocabile in dubbio, stante la chiarezza delle disposizioni da raffrontare.»
Superato questo scoglio, lì dove sarà possibile, confidando sul buon senso e molto dipenderà dall’azione congiunta e condivisa che verrà posta in essere dalla RSU come supportata dai sindacati e dai lavoratori, previa legittimazione ad agire come conferita democraticamente dall’assemblea sindacale dei lavoratori della scuola, si dovrà poi entrare nel merito di voci molto delicate ma operando sulla base di criteri certi, uniformi che devono essere necessariamente forniti.
Senza dimenticare, ad esempio, che l’orario di servizio come ha ricordato il Tribunaledi Rimini è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio, ma è auspicabile una contrattazione che possa intervenire, a garanzia dei lavoratori, specialmente per quelli ultra flessibili e contrattualmente più deboli, ovvero i docenti ” p otenziati” o del potenziamento, sulla durata massima dell’orario di effettiva attività di docenza giornaliera edell’impegno orario complessivo giornaliero, ivi incluso quello eventuale pomeridiano, il numero massimo di ore così dette buca, criteri per la definizione del giorno libero, eventuali indennizzi per il trasferimento tra più plessi scolastici per il tempo lavoro ecc.