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Titolari di sede: contratto mobilità, necessario stabilire criteri graduatorie interne

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FONTE: www.professionistiscuola.it egli incontri tra MIUR e sindacati per la definizione del nuovo contratto mobilità, dovrà essere necessariamente affrontata la questione riguardante la titolarità della sede e i criteriper definire le graduatorie interne che dovranno essere utilizzate in caso di perdenti posto o alla scadenza dei PTOF. buona-scuolaCriteri che sono necessari anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 107 che consentiranno già dal prossimo anno scolastico al DS di spostare undocente di ruolo della stessa scuola dall’organico di diritto a quello dipotenziamento all’interno di quello che sarà l’organico unico dell’autonomia. Dai resoconti sindacali degli incontri al Miur, sembra che queste problematiche non siano state neppure accennate, lasciando molti dubbi ancora da sciogliere per le migliaia di docenti che saranno coinvolte in questa imponente operazione.

Ci siamo già occupati diverse volte della questione mobilità e, soprattutto, della grossa incognita che rappresentano attualmente gli ambiti; rivolgiamo, adesso, il nostro interesse agli aspetti ancora poco chiari e conosciuti legati alle conseguenze delle novità introdotte con la riforma.


La legge 107 recita, al comma 80,  “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui al comma 14. L’incarico ha durata triennale ed e rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa…”; se ne deduce, pertanto, che, una volta inseriti negli ambiti e individuati da un dirigente scolastico, il contratto stipulato, pur avendo durata triennale, DEVE essere rinnovato, salvo modifiche del PTOF (che, ricordiamo, è di competenza del collegio docenti). Ne conseguono le seguenti domande:

  1. Nell’arco del triennio, sarà possibile essere considerati soprannumerari per riduzione della popolazione scolastica? O, in ogni caso, si ingrosserebbero le fila del potenziamento per poi riequilibrare la situazione alla scadenza del triennio? Le rassicurazioni in merito al mantenimento della cadenza annuale della mobilità, fanno propendere per la prima ipotesi.
  2. La graduatoria interna di istituto (che la legge 107 NON ha – stante la situazione attuale – eliminato) sarà unica tra docenti con titolarità e docenti con incarico triennale? La legge parla di un unicoorganico dell’autonomia, che include organico di diritto e di potenziamento, ma non è chiaro se da ciò consegue un pari trattamento tra titolari e docenti con contratto triennale.
    Se la graduatoria fosse unica, ne conseguirebbe che, in caso di individuazione dei soprannumerari per riduzione della popolazione scolastica o per la modifica del ptof, non è detto che sarebbe il docente con contratto triennale ad essere dichiarato perdente posto, ma potrebbe essere un docente con titolarità. Ma, allora, a cosa varrebbero i contratti triennali?
    Se, al contrario, le graduatorie interne fossero separate, come verrebbe gestita la situazione di soprannumero sia durante che alla scadenza del triennio? Ad esempio, essendo l’organico dell’autonomia unico, il DS può stabilire di utilizzare un docente con contratto triennale per la regolare attività curricolare e un docente titolare nelle attività di potenziamento. Se nell’arco del triennio (o alla sua scadenza senza modifiche al PTOF) dovesse verificarsi una contrazione delle cattedre, quale docente verrebbe dichiarato perdente posto: il titolare di cattedra (utilizzato però sul potenziamento che, in base al ptof non è modificato) o il docente con contratto triennale (il cui contratto sarebbe vincolato al ptof, ma di fatto utilizzato in “cattedra”).
  3. Molte scuole hanno ottenuto, nell’organico potenziato, docenti di cdc affini: è verosimile supporre che, nonostante i ptof potranno apportare delle lievi modifiche, la stessa situazione si verificherà anche a partire dal prossimo anno scolastico. In tale situazione, in caso di modifica del ptof, quale docente (o, in virtù delle considerazione suddette, quale cdc) viene individuato come perdente posto? Ad esempio, supponiamo che in una scuola siano presenti, per l’organico potenziato, due docenti, classi di concorso A051 e A052, entrambi impegnati in attività di potenziamento legate all’italiano e al latino: in caso di modifica parziale del ptof, in quale delle due cdc viene individuato il soprannumerario (considerato che, essendo cdc differenti, in ogni caso apparterranno a graduatorie interne distinte)?

Secondo il comma 82 “L’incarico e assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico” : in che modo l’USR (per il tramite dell’USP ?) conferirà gli incarichi se dovessero esserci più docenti della stessa cdc senza nomina (e, di conseguenza, un pari numero di scuole senza docenti)?

I nodi da sciogliere, pertanto, sono diversi e di fondamentale importanza; ci si augura che, tanto il Ministero quanto le OO.SS., si preoccupino di definire nei dettagli anche le questioni suddette che non possono, e non devono, essere rimandate, così da consentire ai docenti di avere un quadro più chiaro della situazione (già di per sé complicata) e non fare l’ennesimo salto nel buio.

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