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Possono utilizzarmi per supplenze interne in un plesso diverso dal mio?

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No, se si tratta di istituti con indirizzi meccanografici e le graduatorie sono separate. Non è possibile che un docente in servizio nell’indirizzo X possa effettuare delle supplenze nell’indirizzo Y e appunto appartenenti a due organici diversi.

MASTER8Giova infatti ricordare che il CCNI all’art. 19 dispone:

SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI

“Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore a 15.

Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.

I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale.”

Pertanto, nessun dubbio sul fatto che un docente non potrebbe mai essere in servizio in una scuola con altro organico se non lo richiede espressamente. Stessa cosa per la sostituzione dei colleghi assenti: dal momento che il docente della secondaria è in servizio in un determinato plesso, non può in nessun caso prestare servizio in altro plesso appartenente ad altro organico.

Se ciò non bastasse si ricordi anche la Sezione Civile del Tribunale di Ravenna che con Sentenza 16 aprile 2012 n. 211 ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.

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