È possibile fruire del congedo parentale al termine di quello per maternità senza rientrare in servizio? Per tutto il personale immesso in ruolo o a tempo determinato che si trova in gravidanza (congedo di maternità/interdizione/paternità), il rapporto di impiego si instaura con l’accettazione, anche per “facta concludentia” della nomina, senza alcun obbligo di assumere fisicamente servizio.
Inoltre il congedo di maternità/interdizione/paternità è equiparabile a tutti gli effetti al servizio prestato.
L’INPS, con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”
Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha tolto ogni dubbio: “…appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
In conclusione, così come non è necessaria la presa di servizio quando il personale è già in congedo di maternità/paternità compresa l’interdizione per gravi complicanze della gestazione e accetta l’immissione in ruolo o un contratto a tempo determinato, NON È NECESSARIA AL TERMINE DEL PERIODO OBBLIGATORIO LA PRESA DI SERVIZIO PER POTER FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE.
Nota bene
Giova inoltre ricordare che una docente che vuole fruire del congedo parentale dopo il periodo obbligatorio, e ne può quindi fare richiesta nei termini previsti ma senza l’obbligo del ritorno in servizio, garantisce la continuità didattica del supplente che l’ha sostituita per tutto il congedo di maternità e nello stesso tempo tutela il diritto degli allievi alla continuità didattica (il supplente avrà infatti una proroga del contratto perché tra i due tipi di congedo, maternità e parentale, non c’è effettiva presa di servizio della docente titolare. Art. 7, comma 4 D.M. n. 131/2007).