Il personale scolastico, di qualsiasi livello si tratti, se si assenta da scuola per malattia, permesso retribuito oppure visite specialistiche deve presentare una particolare documentazione.
In seguito a modificazioni dovute alla riforma “Buona Scuola” vediamo che è cambiato il sistema per giustificare leassenza dovute a visite specialistiche. Di seguito vi segnaliamo la normativa che qualunque lavoratore della scuola deve conoscere qual è la procedura da attuare e qual’è la documentazione da presentare presso la Segreteria Scolastica, l’organo della scuola appunto deputato all’accettazione e all’archiviazione dell erichieste di assenza.
La Legge numero 125/2013 leggifera in merito a “Assenza per malattia, per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, o esami diagnostici”, ed è andata a modificare l’articolo 55 septies, comma 5 ter del ddl del 30 marzo 2001. Secondo questa legge, qualora l’assenza dal servizio sia dovuta a eventuali visite, esami medici o terapie, viene accordata grazie alla presentazione di adeguata attestazione rilasciata dalla struttura o dal medico che ha provveduto ad attuare la prestazione. La consegna dell’attestazione può avvenire anche tramite posta elettronica.
Da prendere in considerazione, oltre alla legge numero 125/2013, c’è stata per un periodo anche la Circolare2/2014 per qualsiasi ente della Funzione Pubblica. Si tratta di una circolare che punta a chiarire i cambiamenti apportati alla vecchia normativa. In realtà, questa circolare complica maggiormente le cose e si presenta piùrestrittiva per i lavori rispetto a quanto previsto dalla legge stessa. Infatti, i dipendenti che devono fare una visita specialistica devono chiedere un permesso per documentati motivi personali da giustificare in seguito con un’attestazione firmata dal medico o dalla struttura.
Le norme attualmente in vigore in caso di malattia valgono esclusivamente qualora ci sia una corrispondenza provata tra l’effettuazione di terapie o esami e l’impossibilità di lavorare. Ma con la sentenza numero 5714/15 emessa dal TAR del Lazio il 25 Febbraio 2015 il valore della circolare precedentemente citata è totalmentedecaduto. Pertanto l’Istituto Scolastico non può pretendere che i dipendenti a permessi orari o giornalieri per motivi personali per quanto riguarda le assenze per motivi medici.
In conclusione, se un lavoratore della scuola ha bisogno di assentarsi per motivi di natura medica è sufficiente che faccia pervenire alla Segreteria Scolastica, anche tramite posta elettronica, una certificazione del medico o della struttura sanitaria.