I congedi per maternità/paternità cambiano con il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.
E’ importante rilevate che le nuove riforme andrano applicate in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015.
Nella scheda la normativa di riferimento per tutti i dipendenti pubblici e per il personale della scuola.
Le due novità principale nel congedo parentale sono le seguenti
- si può godere del congedo fino ai 12 anni di età del bambino con l’astensione facoltativa dal lavoro di 6 mesi
- l’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, si allunga da 3 a 6 anni.
Va precisato che i primi 30 gg. di congedo parentale sono retribuiti al 100% se fruiti entro i primi 12 anni del bambino.
Per ciò che riguarda la maturazione o meno delle ferie durante la fruizione del congedo parentale, l’art. 34 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 chiarisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.