Tantissimi docenti, in queste ore, oltre che dallo sconcerto destato per l’assegnazione della provincia da parte del sistema informatico del Miur in fase B, sono fortemente preoccupati dalla possibilità o meno di poter effettuare anno di prova su nomina giuridica e in particolare su altre classi di concorso rispetto a quella a cui si è destinati in ruolo.
Anno di prova sul quale regna molta confusione, anche per indicazioni errate di siti specialistici, che però normativa attuale alla mano, non può essere valido se prestato su gradi d’istruzione differenti.
Molti forse non ricordano che dal febbraio 2015 è cambiata la formazione docenti neoimessi e di conseguenza sono cambiate anche alcune regole consolidate nel tempo, per chiarire il tutto è doveroso fare una piccola cronistoria.
Partendo dalla nota 31120 diramata dall’AT Roma in data 18/11/2014 che, seppur negli intenti, volesse dare dei chiarimenti in merito al superamento dell’anno di prova per i neoimmessi in ruolo su nomina giuridica finì invece per creare notevole apprensione a chi era stato immesso dopo il 1/09/2014 e stava prestando servizio con nomina a tempo determinato su classe di concorso affine. Se la nota fosse stata applicata alla lettera e in maniera restrittiva, sarebbe infatti stata a rischio la validità dell’anno di prova per tali docenti neoimmessi.
Ecco il testo della nota incriminata:
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“In esito ad alcuni quesiti pervenuti da parte delle Istituzioni scolastiche in merito al superamento del periodo di prova per il personale nominato in ruolo dopo il 01.09.2014, si riporta di seguito quanto chiarito sull’argomento dal MIUR – Dip.to per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – con nota prot. AOODGPER n. 14800 del 7.11.2014 in risposta a specifico quesito posto dalla Direzione generale dell’U.S.R. Lazio: “…..In particolare, si precisa che per il personale docente, educativo ed A.T.A. neonominato in ruolo dopo il 31 agosto 2014 e in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale o sino al termina delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso, ovvero, per il personale A.T.A., nello stesso profilo professionale.” Resta inteso che tali disposizioni esplicano i loro effetti per tutto il personale, docente ed ATA, venutosi a trovare nelle condizioni sopra descritte.”
Come si evince, rispetto ad altre note MIUR precedenti, è stata modificata la parte che recitava “il servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini”, dove per materie affini, come chiariva l’USR Piemonte in una nota Prot.n. 4749/P/C2 del 23 aprile 200823 aprile 2008, si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall’art. 14 della Legge n. 270/1982, reiterato nell’art. 455 del D. Lgs. n. 297/1994;
Stesso criterio riportato nelle note emesse l’anno 2013 sia dal MIUR che dallo stesso AT Roma i cui riferimenti sono :
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1441_14.pdf
L’AT Roma nella sua nota emessa in data 18/11 faceva invece riferimento ad una nota miur prot. AOODGPER n. 14800 del 7.11.2014 della quale non risultava traccia, quindi non si comprende se sia stata una svista o ci sia una precisa volontà nel negare ai neoimmessi in ruolo su nomina giuridica la possibilità di far valere l’anno di prova per materie affini.
Finalmente giunse il tanto atteso chiarimento, dopo varie pressioni che anche PSN aveva fatto all’ AT di Roma a seguito delle numerose segnalazioni dei suoi associati che avevano ricevuto dinieghi da parte dei DS sulla validità dell’anno di prova. La nota 2844 del 06/02/2015 sembrava infatti fugare ogni dubbio ristabilendo i vecchi equilibri, il cui testo recita:
“Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 14800 del 7.11.2014, si confermano le disposizioni impartite con precedenti note (prot.1441 del 20.2.2014 e 3699 del 29.2.2008) riguardo al servizio a tempo determinato prestato su classe di concorso affine o su posti di sostegno con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni.”
Ma le sorprese lo scorso anno scolastico per i docenti neoimmessi non finirono in quanto con ulteriore chiarimento del 30/03/2015 l’ USR Lazio a seguito della nuova formazione per neoimmessi chiariva quanto segue:
“…..la normativa vigente prevede che l’anno di prova, fondamentale per l’espletamento delle attività di formazione, venga svolto per il grado di istruzione per il quale si è stati assunti, pertanto il periodo di prova non può esser svolto per un grado di istruzione diverso, fermo restando il principio che la formazione va svolta una sola volta nel corso della carriera.”
Alla luce di questo ulteriore chiarimento fu negata la possibilità di svolgere anno di prova anche a docenti immessi su AD00 che prestavano servizio con nomina giuridica su altre classi di concorso di II grado o sostegno.
Va detto inoltre che con un chiarimento successivo, la nota 7501 del 1/4/2015, è stato anche precisato che il precedente modello formativo, costituito esclusivamente da attività di tipo seminariale, è stato interamente soppiantato da un nuovo modello che prevede una complessa articolazione centrata su attività di condivisione del percorso, attività laboratoriali che tendono alla realizzazione di un progetto di formazione e implicano la diretta interazione dei docenti, attività online finalizzate anche all’elaborazione di un portfolio professionale oggetto di discussione nell’ambito del Comitato di valutazione, attività peer-to-peer che implica lo svolgimento di effettivo servizio in classe da parte del docente neoassunto, che dovrà confrontarsi ed interagire con il tutor d’istituto durante l’attività di insegnamento. Ne consegue che il personale che a qualsiasi titolo risulti non essere in effettivo servizio, non può svolgere le previste attività del nuovo modello formativo.
Dunque al momento normativa e circolari alla mano sopra citate, non è valido l’anno di prova su gradi d’istruzione differenti. Auspichiamo che il MIUR, intervenga con una nota che elimini tali restrizioni, tenendo in giusta considerazione che, proprio per via del piano straordinario, molti docenti sono stati immessi in CDC diverse da quelle in cui hanno ottenuto la supplenza e quindi di chiarire e consentire anche a questi docenti lo svolgimento dell’anno di prova anche se su grado diverso!