Abbiamo sciolto il nodo dei precari storici, evitando le disparità di trattamento tra i precari nelle scuole statali e quelli nelle comunali. Ma, come stabilito dalla Corte di Giustizia europea, bisogna programmare le assunzioni senza ingressi patologici, uscendo dalla logica dell’emergenza”. Lo scrive su Fb il ministro della P.A. Marianna Madia in relazione alle scuole dell’Infanzia.
Sembra quindi essere stata equiparata la condizione dei docenti comunali a quelli dello Stato.
Tutto è nato con il bando di selezione del Comune di Roma, che ha escluso le docenti comunali dell’infanzia con 36 mesi dal concorso, evocando la legge 107 della Buona Scuola.
Molte sono state le proteste e gli interventi politici per sanare la questione,in prima linea l’assessore all’istruzione del comune di Roma Marco Rossi Doria, che ha difeso le posizioni delle insegnanti che rischiano di rimanere a casa senza lavoro.
Importante anche l’intervento dell’ANCI, l’associazione dei comuni, che ha chiesto ” di confermare, in ossequio al fondamentale principio costituzionale di eguaglianza, nonché di parità di trattamento per fattispecie analoghe, e stante l’esigenza garantire l’erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza, nonché assicurarne la piena continuità, l’interpretazione già consolidata che assimila il personale eductivo e scolastico degli asili nido e scuole dell’infanzia comunali al regime previsto per le isttituzioni statali in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa stabilita dall’art. 29, comma 2, lett. c) Dlgs 81/2015, in combinato disposto con le previsioni di cui all’art. 1, commi 131 e 132 della legge n. 107/2015.”
Ricordiamo che per i docenti statali il periodo da cui contare il periodo di supplenza dei 36 mesi è il 1 settembre prossimo e si considerano solo gli incarichi annuali, quelli al 31 agosto per intenderci. Lo stabilisce il testo della legge: “A partire dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi”.