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Assegnazione docenti ai plessi e alle classi: chi decide? come si applica la legge 104/92

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Le procedure, tra cattedre esterne, rispetto della legge 104/92 e lo spettro della legge Brunetta. La guida completa di Orizzonte scuola

  1. orizzontescuola
  2. ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

futuro-sicuro4Il CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO“indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.

2. ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

Il COLLEGIO DEI DOCENTI “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.

3. ART. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

[..] In particolare cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”.

 

“La norma prevede, IN

 

SUCCESSIONE TEMPORALE E LOGICA, che l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti” (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

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4. ART. 6, COMMA 2 LETT. H) I) M) DEL CCNL 2006-2009

Sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani.

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI

  • Il Consiglio di Circolo o d’Istituto indicai criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti.
  • Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest’ultimo a cui compete, come dettato dall’art. 7 lettera b) del decreto legislativo 297/94, la formulazione di proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
  • In sede di contrattazione di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi

5. CASI PARTICOLARI

  • ASSEGNAZIONE DELLA CATTEDRA ORARIO CON COMPLETAMENTO ESTERNO A SEGUITO DI CONTRAZIONE DI ORARIO AD UN DOCENTE GIÀ IN SERVIZIO SU CATTEDRA INTERNA

L’art. 18 comma 18 del CCNI mobilità per l’a.s. 2015/16 prevede:

“Qualora, A SEGUITO DI CONTRAZIONE DI ORE NELL’ORGANICO DI DIRITTO, SI COSTITUISCA EX NOVO UNA CATTEDRA ORARIO CON COMPLETAMENTO ESTERNO DA ASSEGNARE AD UNO DEI DOCENTI GIÀ TITOLARI NELLA SCUOLA ED IN SERVIZIO SU CATTEDRA INTERNA NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto. ”

Criteri

  1. 1Si tiene conto della graduatoria interna di istituto. Essa sarà aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2015 riferita ai titolari trasferiti in quella scuola dal 1° settembre 2015.
  2. Per l’individuazione del docente si dovrà tener conto del seguente ordine:
  • docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
  • docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

I criteri sono quindi gli stessi con cui si costituiscono le graduatorie interne di istituto.

Esclusi (Art. 7 comma 3 lettera c)

Il diritto all’esclusione, dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 (ovvero coloro che sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto perché rientrano nei punti I , III, V e VII dell’art. 7.1: disabilità e gravi motivi di salute, personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale e personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE PER LE CATTEDRE ORARIO COSTITUITE TRA SCUOLE DI COMUNI DIVERSI (O DISTRETTI SUB COMUNALI DIVERSI).

Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l’assegnazione di spezzoni orario in scuole dello STESSO COMUNE, TUTTI I DOCENTI PARTECIPANO.

Se il completamento avviene con scuole DI COMUNI DIVERSI, i docenti che fruiscono delle precedenze di cui all’art. 7.2 e pertanto sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, continueranno a beneficiare dell’esclusione anche per l’assegnazione della cattedra esterna.

  • DOCENTE CHE USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92

Gli artt. 7.1 e 7.2 del contratto di mobilità hanno una particolare attenzione per chi fruisce della legge 104/92 (in particolare disabilità personale e assistenza al disabile) disponendo per questi la precedenza nei movimenti a domanda e l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. In particolare l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto ha proprio l’obiettivo di evitare che chi fruisce ti tale legge non venga allontanato dalla sede di titolarità.

In realtà disposizioni analoghe sono già contenute nella stessa legge 104/92.

L’art. 33 commi 3 e 5 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE.

Il comma 6 che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA IN ALTRA SEDE, SENZA IL SUO CONSENSO.

I criteri fissati dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, e il contratto di istituto dovrebbero quindi affrontare nel dettaglio la questione in quanto non si potrebbe prescindere dalle disposizioni contenute nella legge.

Ricordiamo a tal proposito che la sentenza n. 417/2012 del Tribunale di Perugia ha sentenziato che il divieto di allontanamento dalla propria “sede” di servizio di cui all’art 33 comma 5 (assistenza al familiare) non sussiste se tale allontanamento è disposto nello stesso comune.

Pertanto, secondo tale sentenza il personale che assiste il disabile e in servizio nel plesso A può essere assegnato al plesso B sempre dello stesso comune. Ciò non lederebbe il diritto sancito dall’art. 33 comma 5 della legge 104/92 e la contrattazione di istituto che prevedrebbe ciò sarebbe legittima.

Lo stesso principio è ovviamente valido per la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave].

Ciò in realtà è conforme a quell’interpretazione ormai consolidata (e contenuta anche nel CCNI) laddove per “SEDE” si intende “COMUNE”. Pertanto, la “sede” indicata negli articoli sopra riportati (“non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra “SEDE”) deve essere intesa come comune.

Non è un caso, anche se si tratta di assegnazione di cattedra esterna a chi aveva già una cattedra interna, che il CCNI mobilità agli artt. 7/3 e 18/18 faccia una differenza tra l’assegnazione della cattedra esterna nello stesso comune e quella fuori comune prevedendo l’esclusione dell’assegnazione di tale cattedra ai beneficiari delle precedenze solo se la nuova assegnazione è fuori comune.

  1. LA “LEGGE BRUNETTA”

È ormai risaputo che dopo l’entrata in vigore della “legge Brunetta” (decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009) c’è chi sostiene che l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi sia una materia sottratta alla contrattazione di istituto e affidata esclusivamente al Dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai contratti nazionali.

Tale questione è stata oggetto negli ultimi anni di diverse sentenze.

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