Con la nota prot. 25141 del 10/8/2015 sono state diramate dal MIUR le annuali istruzioni in materia di supplenze al personale docente, educatico e ATA per l’a.s. 2015/16. Diversamente da quanto concordato nell’incontro del 6 agosto u.s. con le OOSS, l’Amministrazione non ha ritenuto di separare in due note distinte le indicazioni per il personale docente e ATA, richiesta avanzata da tutte le OOSS per poter affrontare con tempi più distesi i riflessi delle disposizioni introdotte dalla legge 190/2014 per la ricollocazione del personale delle province.
Personale docente
La nota ricalca sostanzialmente l’analoga CM dello scorso anno scolastico. Sono stati introdotti due nuovi paragrafi con i quali si richiama:
- la disposizione del comma 99 art. 1 della Legge 107/2015 relativa alla presa di servizio differita per i docenti assunti a tempo indeterminato con il piano straordinario e titolari per l’a.s. 2015/16 di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica
- le prescrizioni del comma 333 art. 1 della legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) che introducono il divieto di assegnare supplenze brevi per il primo giorno di assenza del titolare
Per i posti di sostegno, è stata introdotta, senza alcuna indicazione di criteri e modalità – come, invece, richiesto dalle OOSS – la possibilità di presentare dichiarazione di “messa a disposizione” da parte di aspiranti, sia inclusi che non inclusi nelle graduatorie di istituto, che conseguono “tardivamente” il titolo di specializzazione e a cui dovrà essere assegnata la supplenza prioritariamente rispetto ad aspiranti non specializzati.
Evidenziamo che per le supplenze nei Licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” è stato anticipato al 31 agosto 2015 il termine per chiedere l’accantonamento per conferma della supplenza sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15 o precedenti (art. 6 bis comma 8 secondo periodo dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l’a.s. 205/16)
E’ stato, infine, introdotto un paragrafo per gli elenchi aggiuntivi di seconda fascia (finestre) con cui si segnala che in attesa dell’apertura delle funzioni di inserimento al SIDI le scuole devono avviare l’esame delle domande e la verifica dei titoli dichiarati.
Personale ATA
L’amministrazione non ha tenuto in alcun conto la netta contrarietà che è stata manifestata da parte di tutte le OOSS per il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in attesa della ricollocazione del personale delle province. Il MIUR ha, infatti, previsto che sui posti vacanti e/o disponibili si attribuiscono supplenze fino all’avente diritto. Abbiamo sottolineato con forza, insieme alle altre OOSS, che l’amministrazione applica impropriamente le previsioni dell’art. 40 comma 9 della legge 449/97 che si riferisce all’attesa della pubblicazione di nuove graduatorie o ai casi di rinnovo delle stesse e che, pertanto, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente.
Abbiamo inoltre sottolineato le conseguenze deleterie di questa modalità di assunzione che, oltre ad avere ricadute negative sulla funzionalità dei servizi scolastici, nega i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l’applicazione dell’art. 59 del CCNL e la disciplina assenze per malattia. Queste pesanti difficoltà si vanno ad aggiungere alla grave situazione determinata per le scuole dall’impossibilità di conferire supplenze temporanee, soprattutto nei casi di assenze per lunghi periodi o di assenze contemporanee di più unità di personale.
***
Con un’ulteriore nota dell’11 agosto, il MIUR precisa che le operazioni di conferimento di supplenze a favore del personale docente, sui posti di organico di fatto, debbono concludersi entro l’8 settembre p.v.
Sui posti residuali di organico di diritto saranno conferite le supplenze successivamente e solo in caso di mancata assunzione in ruolo dei docenti partecipanti al piano straordinario assunzioni.