Il MIUR ha pubblicato una nota, la n. 1548, in cui comunica ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali che saranno date ad incarico di supplenza anche le cattedre che si sono rese disponibili dopo la comunicazione dei contingenti delle operazioni di immissioni in ruolo.
Gli incarichi, pertanto andranno conferiti, entro l’8 settembre, non solo su organico di fatto, ma (in minima parte) anche su quello di diritto. Se il docente avrà ottenuto una supplenza (al 30 giugno o 31 agosto), l’eventuale nomina inruolo (sia nella fase B che C) sarà solo giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica alla fine dell’incarico.
La legge n. 107 del 13 luglio 2015 tutela infatti chi è titolare di una supplenza diversa da temporanea e permette loro di assumere servizio per il ruolo solo alla fine dell’incarico (potrebbe essere quindi 1° luglio 2016, o dopo il termine degli Esami di Stato, o il 1° settembre 2016).
Nel frattempo, il docente nominato in ruolo, anche se non avrà preso servizio, dovrà presentare domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’a.s. 2016/17, sempre con le disposizioni previste dalla legge 107/2015.
Riguardo alla scelta della sede in fase B, nel caso di docenti non destinatari di supplenza fino al 30 giugno 0 31 agosto, l’Amministrazione si riserva di dare istruzioni con una prossima nota.