a cura della S.N. UIL Scuola – Pervengono numerose richieste di chiarimento da parte dei precari che sono in attesa della destinazione di nomina; in particolare ci chiedono quali siano gli strumenti normativi per evitare di assumere servizio nella sede di destinazione, per l’anno 2015/2016 e sperare nel trasferimento, per l’anno 2016/2017.
A tale proposito, si riassume la normativa di legge e contrattuale:
1) la legge 107/2015, ribadita dalla nota n. 25141 del 10 agosto 2015 (istruzioni per le supplenze), consente a coloro che sono destinatari di supplenza annuale ( 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e contemporaneamente destinatari di contratto a tempo indeterminato, di prestare il servizio relativo alla supplenza e assumere servizio di “ruolo” nella sede (albi territoriali) che gli sarà assegnata per l’anno scolastico 2016/2017. La proposta di assunzione a tempo indeterminato, per la provincia agisce automaticamente con una comunicazione all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l’uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Dopodiché la competenza è dell’USR che procederà con le normali assunzioni per l’assegnazione della sede e per la relativa gestione amministrativa.
2) è possibile ritardare l’assunzione di servizio sulla sede di destinazione per un giustificato motivo (malattia, ricovero ospedaliero, ecc..) per brevi periodi prestabiliti, per non incorrere nella decadenza della nomina che avviene se non si assume servizio ( di norma nelle 24 ore successive all’accettazione), da definire con il dirigente scolastico che ne concede la possibilità;
3) il CCNL consente ai docenti con contratto a tempo indeterminato, di chiedere un periodo di aspettativa che è disposta dal D.S.; nel caso di specie è implicito che ciò può avvenire solo se il rapporto di lavoro sia stato costituito formalmente. Per costituire il rapporto di lavoro, all’individuazione, deve necessariamente seguire la presa di servizio.
Il CCNL , all’art. 18, regola la richiesta di aspettativa, senza assegni, con i relativi periodi di durata
a) ART. 18 COMMIA1 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI E DI FAMIGLIA (Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. Per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di 30 mesi).
b) ART 18 COMMA 2 ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO (vedi punto precedente)
c)ART 18 COMMA 3 ASPETTATIVA PER REALIZZARE, L’ESPERIENZA DI UNA DIVERSA ATTIVITÀ LAVORATIVA O PER SUPERARE UN PERIODO DI PROVA (la durata è di un anno scolastico)
L’aspettativa è concessa dal D .S. a domanda dell’interessato.
Ci chiedono anche di sapere se un contratto con la scuola paritaria consente anch’esso di procrastinare per un anno la presa di servizio, all’anno successivo, così come per la supplenza annuale, anche a seguito di dichiarazioni politiche e assicurazioni presenti sul profilo face book di pur autorevoli uomini politici. A tale proposito, ci limitiamo a riassumere la normativa attuale:
Il contratto con una scuola paritaria equivale ad un contratto di lavoro dipendente di natura privatistica che è incompatibile con il contratto di lavoro della Scuola statale che si costituisce con un contratto individuale di lavoro che il D.S. sottoscrive dopo avere raccolto, peraltro, la dichiarazione dell’interessato che non è titolare di altri rapporti di lavoro pubblici o privati che sono incompatibili con il contratto tempo indeterminato del docente neo assunto.
Tanto premesso, è implicito che un contratto di lavoro in scuola privata, di per sé, non consente di prorogare all’anno successivo l’assunzione in servizio, ma potrebbe essere motivo valido per chiedere l’aspettativa senza assegni prevista dall’art 18 del CCNL per realizzare una diversa attività lavorativa. L’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico a domanda dell’interessato.