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Aumento poteri dirigenti e riequilibrio con gli organi collegiali. Percorso politico e parlamentare

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Nella VII Commissione della Camera la discussione si incentrò anzitutto sui temi delle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico in materia di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, di scelta dei docenti per l’arricchimento dell’offerta formativa, di valutazione dei neo-docenti ai fini della conferma in ruolo nonché di premialità del personale docente già in servizio.

 

A fronte di un testo che, in nome del decisionismo innovatore, aveva dimostrato scarsa propensione all’integrazione nel preesistente quadro di funzionamento dell’autonomia scolastica, fu compiuto un importante lavoro di armonizzazione fra le competenze degli organi collegiali e quelli dell’organo monocratico (il dirigente stesso).

 

È significativo che, nel provvedimento approvato alla Camera, quale soggetto attivo delle scelte dell’autonomia sia nominato non il dirigente scolastico bensì l’istituzione scolastica stessa. Essa si regola al proprio interno ed elabora la propria progettualità in coerenza con le direttrici fondamentali che reggono la scuola pubblica: da un lato la legge n. 59/1997 (e il correlato regolamento dell’autonomia), dall’altro l’art. 25 del decreto legislativo n.
165/2001 (pure esso derivato dalla legge n. 59/1997), che definisce le funzioni del dirigente scolastico, il quale “assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”. A tal fine “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”.

 

In altre parole, la VII Commissione si mosse su una linea di continuità con i provvedimenti di berlingueriana memoria, valorizzando il quadro giuridico da allora esistente e dimostrando l’incongruenza, di fatto e di diritto, dell’attribuzione al dirigente scolastico di poteri nuovi (e men che meno di poteri straordinari).

 

Infatti, nella pubblica amministrazione la regola fondamentale sta nella distinzione tra il potere di indirizzo e il potere di gestione.

 

Nel caso della scuola, al consiglio d’istituto spetta il primo, al dirigente il secondo: e, nella lettura operata dalla Camera, il ddl in questione si attiene tale impostazione codificata nell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001: “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 

(…)
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorseumane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
”.

 

La scelta, nella stesura iniziale, di affidare al dirigente scolastico sia l’elaborazione che la gestione del POF triennale avrebbe sicuramente creato un vulnus sia nei principi generali della pubblica amministrazione sia nel bilanciamento delle specifiche competenze interagenti nell’istituzione scolastica autonoma.

 

Superata tale impasse (anche se poi, come vedremo in seguito, il clamore mediatico suscitato dalle opposizioni le darà un impatto esterno del tutto privo di riscontri), la Commissione ebbe modo di ampliare la portata del provvedimento inglobandovi nuovi temi, fra i quali citiamo:

 

  1. l’alternanza scuola-lavoro (art. 4), determinandone i periodi obbligatori (negli istituti tecnici e professionali almeno 400 ore; nei licei almeno 200 ore) e istituendo presso le Camere di commercio il registro nazionale delle imprese o enti pubblici e privati disponibili;
  2. il rilancio degli ITS (art. 5);
  3. l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga (art. 8).

 

Altri temi (fra quelli di nuova introduzione) attengono materie di varia portata: dalla proclamazione del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (art. 2, c. 3, punto g), all’inserimento nelle mense scolastiche di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero (ibid., c. 5), all’educazione alla parità tra i sessi (ibid. c. 12), il cui rinvio alla legge n. 119/2013 (Norme contro il femminicidio) ha destato l’allarme di chi vi ha letto l’influsso delle cosiddette teorie gender.

 

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