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Illegittima la cancellazione dalle GaE per mancato aggiornamento: altra vittoria Orizzonte Docenti

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Su ricorso presentato dall’Avv. Dino Caudullo, con ordinanza depositata il 09 luglio 2015, il Tribunale di Enna, in sede cautelate ha dichiarato l’illegittimità del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di un docente per non aver presentato domanda in sede di aggiornamento; così come aveva in precedenza già fatto il Tribunale di Pavia, questa volta con sentenza dll’8 maggio 2015 e di cui ancora si attende il deposito delle motivazioni.

Il Giudice del lavoro di Enna, come riporta l’avv. Dino Caudullo, ha rilevato che “deve ritenersi illegittima la mancata previsione di un obbligo a carico dell’Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE che avessero omesso di presentare la domanda di aggiornamento, dell’onere di presentare la domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime”.

Il Tribunale di Enna ha comunque sostenuto che i docenti depennati dalle graduatorie “hanno diritto ad essere reinseriti nelle stesse in occasione della procedura di aggiornamento successiva alla cancellazione stessa, tenuto conto che la legge 143/2004 sul punto è pienamente vigente” .

E’ per queste ragioni che l’Associazione, supportata dal suo Ufficio Legale, continua la sua battaglia al fine di tutelare le ragioni di tanti altri docenti illegittimamente depennati dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato domanda in sede di aggiornamento triennale.

In allegato l’ordinanza:

TRIBUNALE_DI_ENNA_ORDINANZA_9072015

 

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