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Esonero vicepresidi. Abolizione dal 2016/17, interviene un dirigente scolastico

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Pubblichiamo l’intervento del dirigente scolastico Augusto  Gallo sulla spinosa questione degli esoneri e semisoneri per i collaboratori dei dirigenti.

Il testo dell’intervento.

L’esonero del vicepreside per l’anno scolastico 2015- 2016 L’art. 459  del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297  reca disposizioni attualmente vigenti La norma recata dal comma 329, art. 1, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ne diploma2015 (1)prevede l’abrogazione a decorrere dal 1 settembre 2015. Di conseguenza gli atti e i fatti relativi al periodo precedente il 1 settembre 2015 ricadono sotto la disciplina del citato art. 459 attualmente vigente. Per quanto qui  interessa chiarire,  l’esonero o semiesonero del collaboratore del dirigente scolastico deve essere previsto nell’adeguamento dell’organico di diritto del personale docente alle situazioni di fatto.

L’interpretazione sopra esposta non richiede argomenti complessi.

  1. Costituisce applicazione del principio “tempus regit actum.”
  2. Si ispira al principio di irretroattività delle norme (arg. ex art. 11 disp. prel. codice civile), in forza del quale anche il 1 settembre 2015 l’effetto abrogativo non investirà gli atti precedenti (tale effetto abrogativo futuro è altresì  eventuale: la disposizione nel frattempo potrebbe essere abolita da altra fonte normativa o da altra fattispecie caducante fra quelle note agli addetti ai lavori).
  3. Al di là della formulazione, che tecnicamente non è impeccabile, la disposizione introdotta dall’art. 1, comma 329, della Legge 190/2014 espressamente recita che l’abrogazione avverrà “ in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia”. Quest’organico sarà l’esito di un processo che le scuole prima e il Miur poi non hanno ancora avviato.

Quindi l’a. s. 2015-2016 vedrà organici definiti nella maniera consueta sulla base delle norme attualmente vigenti.  Per l’a. s.  2016- 2017, nel programma tracciato dal  disegno di legge volgarmente noto come ‘buona scuola’  (che ancora non esiste giuridicamente),  potrà forse utilmente discutersi dell’applicazione dell’organico dell’autonomia e degli istituti normativi correlati.

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