Il Ministro Giannini conferma che per alcune classi di concorso, come matematica e fisica, continueranno ad esserci supplenze fino al 2017.
In merito interviene anche il sottosegretario Faraone “supplenze brevi e lunghe scompariranno nel giro di due anni”
Per la verità nella conferenza stampa di marzo 2015 il Premier aveva accennato anche ad altre classi di concorso, come lettere e lingue alla secondaria di I grado
Bisogna però precisare che la legge appena approvata alla Camera prevede che le supplenze fino a 10 giorni saranno attribuite ai docenti già assunti nell’organico di autonomia. Le supplenze temporanee dovranno quindi essere superiore ai 10 giorni
Inoltre la legge prevede il limite (anche se a partire dal 1° settembre 2016) di 36 mesi per le supplenze su posti vacanti e disponibili.
E ancora, la possibilità di iscrizione in graduatoria di istituto solo se in possesso di abilitazione.
L’Onorevole Carocci, nell’ultimo intevento alla Camera, ha anche affermato che l’eliminazione delle supplenze non è tra gli obiettivi della maggioranza.
Una novità è infatti rappresentata dal fatto che la legge introduce il comma che prevede, a partire dall’a.s. 2016/17 un ulteriore contingente di posti (non facenti parte dell’organico di autonomia nè disponibili per operazioni di mobilità o immissioni in ruolo).
Tale contingente di posti (non vi possono rientrare i posti di sostegno in deroga) servirà a far fronte a “inderogabili necessità previste e disciplinate” .
Per la copertura di tali posti si provvede con
- docenti in seriti nelle graduatorie di personale aspirante a contratti a tempo determinato
- impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti limitati ad un anno scolastico.
Ricordiamo due punti fondamentali del DDL
1) Il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso
2) a partire dal 1° settembre 2016 scatta il limite di 36 mesi per supplenze su posti vacanti e disponibili.