Il maxiemendamento presentato dai relatori Puglisi (PD) e Conte (Ap) presenta una nuova modifica per quanto riguarda il limite dei 36 mesi su supplenze su posto vacante e disponibile.
Il testo approvato alla Camera il 20 maggio era già intervenuto su un aspetto particolamente importante, cioè aveva eliminato il fattore retroattività e fatto partire il limite dalla data di approvazione della legge. Di fatto era stata tutelata la posizione di chi già oggi ha raggiunto tale limite e con tale restrizione avrebbe anche potuto non ricevere più supplenza nell’a.s. 2015/16, in particolare per il personale Ata.
Il maxiemendamento posticipa invece al 1° gennaio 2017 il termine a partire dal quale scatterà la “conta dei 36 mesi” ed è così formulato
comma 130 “A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Continuiamo a sottolineare che tale limite vale solo per supplenze su posti vacanti e disponibili, svolte nelle scuole statali.
Una previsione, anche se differita, che non manca di suscitare preoccupazione, dato che le procedure di formazione e reclutamento in Italia non sono mai state regolari, per cui si teme che la macchina dei concorsi possa incepparsi. Così come non c’è nessuna assicurazione sulla regolarità delle assunzioni per il personale Ata.
Nel frattempo la Corte Costituzionale ha rinviato a data da destinarsi l’udienza nella quale avrebbe dovuto esprimersi sull’abuso dei contratti a tempo determinato.