La proroga dei contratti per i docenti in servizio fino al “termine delle lezioni” (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale). Normativa. I casi. Esami di II grado.
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL SUPPLENTE PER GLI SCRUTINI E GLI ESAMI?
Art 37 del CCNL/2007 e note MIUR n.5986 del 17.6.2010; n.8556 del 10.6.2009; n.9038 del 17.6.2009; 5400 del 30.05.2013; 2142 18.6.2014; 14187 del 11/07/2007 (solo per il II grado).
COSA PREVEDONO L’ART 37 E LE NOTE MINISTERIALI?
L’art.37 disciplina i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
La norma va applicata sia NEL CASO DI RIENTRO DEL TITOLARE ASSENTE DOPO IL 30 APRILE (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia NEL CASO DI “MANCATO RIENTRO” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
Le note differenziano invece due tipologie di contratto:
- i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37, avranno un contratto, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all’ultimo giorno degli scrutini (indipendentemente dal numero dei giorni dedicati agli scrutini e dalla calendarizzazione degli stessi). Per i supplenti in servizio in una terza media il contratto terminerà direttamente il giorno conclusivo degli esami.
Esempio: ultimo giorno di lezione 8 giugno. Scrutini 9, 12 e 13 giugno. Il contratto ripartirà il 9 giugno e terminerà il 13. Se il docente ha una terza media il contratto, sempre con decorrenza 9 , terminerà l’ultimo giorno di esami.
- I supplenti che si trovino in servizio l’ultimo giorno di lezione in sostituzione di docenti che non rientrino nelle disposizioni dell’art 37 (es. assenza del titolare da 1 settimana, 15 gg., 1 mese ecc.), avranno uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle attività di scrutinio.
È POSSIBILE CHE PER GLI SCRUTINI IL DIRIGENTE NOMINI UN DOCENTE INTERNO O IL TITOLARE RIENTRATO DOPO IL 30 APRILE?
Non è possibile, a meno che ovviamente il supplente non rifiuti la proroga del contratto per gli scrutini.
Pertanto la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami è che il contratto arrivi AL TERMINE DELLE LEZIONI. Ciò quindi vale anche per i docenti che non rientrano nell’art. 37 sopra citato.
In sostanza il diritto agli scrutini è del supplente che arrivi con un contratto fino all’ultimo giorno di scuola, non importa la tipologia del contratto (può essere un posto resosi disponibile dopo il 31/12, un supplenza su malattia, maternità ecc.) né la durata dell’assenza del titolare. Quest’ultima, infatti, rileva solo ai fini della tipologia contrattuale che spetta al supplente: proroga senza interruzione o solo contratti per i giorni di impegno necessari alla valutazione.
PER QUANTE ORE SETTIMANALI DEVE ESSERE DISPOSTA LA PROROGA?
La proroga o i contratti per i giorni necessari è disposta per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente (che termina l’ultimo giorno di lezione).
C’È QUALCHE DISPOSIZIONE SPECIFICA PER GLI ESAMI DEL II GRADO?
Fermo restando quanto detto per la partecipazione agli scrutini la cui normativa è valida anche per i docenti del II grado, la nota MIUR 14187 del 11/07/2007 disciplina 3 casi specifici per la partecipazione agli esami
1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..
Per chi invece ha un contratto fino al 30/6
Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale.
La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.