FONTE: dirittoscolasico.it Anche il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie maturate da una lavoratrice precaria che in forza della durata del contratto a termine non ne aveva potuto fruire.
La docente, iscritta alla Flc cgil di Firenze, aveva stipulato un contratto a tempo determinato dal 1.09.2012 al 30.06.2013 al termine del quale aveva richiesto il pagamento dei giorni di ferie non fruiti che ammontavano a n. 21,4.
Poiché il pagamento tardava ad arrivare, la docente ha proposto un ricorso per Decreto Ingiuntivo al fine di ottenere giudizialmente il dovuto.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso e concesso il Decreto ingiuntivo richiesto per un totale di 1011, 32 €.
Avverso il Decreto Ingiuntivo concesso il Miur aveva proposto opposizione basata sul fatto che l’art. 5 comma 8 del DL. 95/12 convertito con modifiche dalla L. 135/12 avrebbe vietato la monetizzazione delle ferie e che detto divieto avrebbe avuto efficacia anche nei confronti della docente, in quanto la norma de qua, contrariamente a quanto affermato dalla lavoratrice sarebbe entrata in vigore con effetto retroattivo, e non dal 1.09.2013 come sostenuto anche dal Sindacato.
Il Tribunale di Firenze, pero’, con la sentenza che si allega ha confermato il Decreto ingiuntivo e condannato il Miur al pagamento, oltre che della somma di € 1011,32 anche alle spese di lite.
Nella sentenza si legge come, infatti, in base proprio alla legge di conversione il divieto di monetizzazione debba essere applicato a decorrere dal 1.09.2013 e non prima. Il giudice del lavoro di Firenze, infatti, ha ritenuto la norma contenuta nella legge di conversione n. 135/12, di cui all’art. 1 comma 54, che novella di fatto l’art. 19 del Ccnl del comparto scuola, stabilendo l’obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, abbia efficacia dal 1.09.2013 e quindi non sia applicabile agli anni scolastici precedenti.