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Personale ATA: chi ha diritto alla proroga del contratto

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orizzontescuolaUna breve scheda sui criteri di proroga di contratto del personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario a tempo determinato, completa di riferimenti normativi.

La normativa di riferimento per le supplenze del personale ATA è il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze” ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430.scuola digitale

L’art. 1, comma1, del regolamento dispone che i posti del personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non siano stati assegnati mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Per la copertura dei suddetti incarichi verranno utilizzati le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali.

Tuttavia solo in caso di esaurimento delle sopra menzionate graduatorie, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti DS, mediante lo scorrimento delle Graduatorie di III FASCIA, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Naturalmente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze TEMPORANEE nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

CHI HA DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO?

Il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430 afferma che, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato […],qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Quindi, qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.

Il personale, invece, che è stato nominato su posto vacante e disponibile ha diritto di proroga fino al 31 Agosto.

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