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Docenti assunti dai dirigenti. Quali criteri per la scelta? Perché scegliere un docente invece di un altro?

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FONTELa possibilità da parte dei dirigenti di scegliere i docenti da impiegare nella scuola è un punto sul quale il Governo non vuol cedere. Più si avvicina il momento del varo di questa legge, più ci convinciamo che gli ideatori della riforma non abbiano fatto i conti con la realtà.

La nostra idea è che i dirigenti saranno sottoposti ad un fuoco incrociato da parte dei docenti alla ricerca di una collocazione nelle scuole dell’ambito territoriale di appartenenza.

Prediamo alcuni esempi.scuola-digitale

Prendiamo un secondo caso. Il docente A ha una laurea in lettere e si è abilitato tramite corso riservato, il docente B lo stesso, ma ha conseguito l’abilitazione tramite la SSIS o il concorso. Perché il dirigente dovrebbe scegliere A invece di B? Non certo per il diverso percorso abilitante, dato che i percorsi hanno tutti uguale dignità dinanzi alla legge.

Prendiamo un terzo caso. Il docente A ha una laurea in lettere e si è abilitato tramite SSIS, stessa cosa per il docente B, che però ha una certificazione ECDL ed una LIM. Su quale base il dirigente scolastico dovrebbe preferire il docente B? Perché ha delle certificazioni informatiche?  Ricordiamo che il dirigente dovrà giustificare la scelta di un docente o di un altro sulla base del piano dell’offerta formativa, per cui la scelta di B legata alle certificazioni informatiche dovrà essere ampiamente fondata, dato che l’insegnamento in questione riguarda una cattedra di lettere.

La verità è che in moltissimi casi assumere un docente A invece di un docente B è lasciato a criteri assolutamente soggettivi che potrebbero dare adito a discriminazioni e ingiustizie, oltre ad aprire il fianco a contenziosi che rischiano di sommergere le scuole.

A nulla varrebbe una scelta estrema da parte dei dirigenti di affidarsi all’inerzia, nel caso in cui interverrebbe l’USR per assegnare le cattedre. Quali criteri l’Ufficio Regionale dovrebbe seguire? Ci troveremmo dinanzi ad una situazione peggiore della prima in quanto il DDL non impone all’USR la trasparenza dei criteri con cui affidare l’incarico.

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