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rganico autonomia: collegi convocati a luglio?

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Non appena approvata la legge i dirigenti scolastici dovranno formulare una propria proposta di organico, dopo aver acquisito il parere di collegio dei docenti e consiglio di istituto.

Cosa succederà non appena la “Buona scuola” sarà diventata legge? Per gli effetti a lunga scadenza è ancora presto per dirlo, ma alcune previsioni si possono già fare con ragionevole certezza. Intanto (lo stabilisce il 1° comma dell’articolo 10) entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero dovrà determinare l’organico universitàdell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, sulla base delle indicazioni pervenute dai dirigenti scolastici che, di conseguenza, dovranno subito iniziare a predisporre il proprio piano.
L’articolo 2 (comma 16) sembra rafforzare questa ipotesi: “Per l’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico dell’autonomia … a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto”.
In proposito va osservato che la disposizione appena richiamata prevede che il dirigente acquisisca i pareri di collegio dei docenti e consigli di istituto, ma se la legge sarà approvata a fine giugno, non sarà semplice convocare ancora gli organi collegiali.
Per quest’anno ci sarà una ulteriore difficoltà: i dirigenti dovranno individuare i docenti facendo riferimento ad albi provinciali; in province molto estese come Roma, Milano, Torino, Palermo e altre ancora non sarà per niente facile svolgere questa operazione in tempi rapidi e il rischio è che per coprire tutti i posti ci vorranno alcune settimane. Ad arginare il probabile caos potrebbe venire in aiuto la norma secondo cui il dirigente dovrà individuare il personale docente tenendo conto anche delle richieste dei docenti stessi. Quindi, una volta inseriti negli albi territoriali, i docenti potranno immediatamente “proporsi” a una o più scuole.
La legge stabilisce anche (articolo 9, comma 3) che il dirigente possa svolgere colloqui con i docenti che si propongono. Anche questa operazione appare difficile da realizzare se si considera che tutto dovrà essere fatto nell’arco di pochissimi giorni, prima dell’avvio dell’anno scolastico.

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