Sindacati e Miur hanno firmato la preintesa per il consueto, annuale, CCNI sulle assegnazioni provvisorie. Ma le operazioni dell’a.s. 2015/16 potrebbero già prevedere delle novità, mutuate dalla riforma scuola in approvazione in queste settimane in Parlamento, che si intrecciano con una norma che solo apparentemente è “sempre la stessa”.
In un primo tempo si era addirittura pensato che per quest’anno la procedura venisse accantonata per far posto al piano straordinario di immissioni in ruolo, idea poi scartata.
Quindi le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015/16 si svolgeranno con le modalità consuete (l’ipotesi di contratto firmata non ha apportato modifiche sostanziali al testo già conosciuto), con la clausola di salvaguardia che la contrattazione può essere riaperta in seguito alla misure contenute nel DDL Scuola, in queste settimane al vaglio del Parlamento.
Ed effettivamente una novità è già stata inserita nel testo approvato alla Camera (non sappiamo se sarà mantenuta anche in Senato), e cioè la possibilità per l’a.s. 2015/16 di concedere la richiesta di assegnazione interprovinciale anche a chi sarebbe nel vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo.
Ma al di là di quanti potranno essere i docenti di ruolo ai quali sarà possibile richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale, ci chiediamo se non si tratti di un inutile contentino, in quanto di fatto i posti disponibili saranno in numero nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Vediamo il perchè.
L’ipotesi di contratto afferma all’art. 7
comma 8
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
e al comma 13
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016.
Pertanto, come ogni anno, le assegnazioni provvisorie interprovinciali vengono disposte salvaguardando il contingente delle immissioni in ruolo.
Ma, la novità è che quest’anno il piano straordinario di immissioni in ruolo sarà fatto sull’organico dell’autonomia, che è composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Di fatto esso è costituito da: organico di diritto, l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti.
Pertanto i posti in organico di diritto, ma anche in organico di fatto (diversamente dagli anni precedenti), promessi alle immissioni in ruolo, non potranno essere destinati a soddisfare le richieste di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Di fatto l’aver mantenuto la procedura, e adesso estendendola anche i neoimmessi in ruolo, potrebbe rappresentare un inutile contentino.
In ogni caso la semplice presentazione della domanda non comporta alcuna penalizzazione.
Di diverso tenore invece l’emendamento, al momento approvato alla Camera, che prevede un piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2016/17, su tutto l’organico dell’autonomia, prima dell’assegnazione definitiva all’ambito territoriale, dei neoassunti 2015.