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Concorso docenti 2012, anche il TAR scioglie la riserva sui laureati dopo l’a.a. 2001/02

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Dopo il Consiglio di Stato anche il TAR del Lazio, con una sentenza del 14 maggio 2015, scioglie la riserva su un ricorso avverso il concorso a cattedre per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Il ricorso in esame, incentrato in particolare su limiti previsti dal decreto n.82 del 24 settembre 2012 che non consentiva l’ammissione alla fase concorsuale di tutti quei soggetti che non avevano conseguito l’abilitazione 11159521_10153185494834360_7955945196512650247_nall’insegnamento o il diploma di laurea oltre un certo sbarramento temporale, era stato instaurato nei confronti del M.I.U.R. e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, che si era conformata in toto alle disposizioni ministeriali.

Oggi, a fronte di un’attenta analisi nel merito delle motivazioni di diritto a sostegno del ricorso, l’On.le Collegio ha disposto per i ricorrenti lo “scioglimento positivo della riserva posta all’atto della loro ammissione alla procedura selettiva”.

 

Il provvedimento tocca tutte le corde dell’inammissibilità del bando di concorso asserendo che il Ministero “impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l’anno accademico 2002/2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998 ed ha creato una irragionevole disparità di trattamento” e prosegue affermando che il “bando di concorso appare vieppiù illegittimo, in quanto sprovvisto di quella clausola di attualizzazione che lo renda maggiormente aderente al mutato quadro normativo e la cui mancanza è stata sanzionata dalla sentenza n. 11078 del 2013”.

Oltre alla disparità di trattamento ed alla illogicità dell’operato dell’Amministrazione dedotta, in sentenza si rileva anche la mancata considerazione della Direttiva comunitaria n.36/2005 che pone in rilievo come “l’esperienza lavorativa almeno triennale esercitata nell’ambito delle professioni regolamentate va considerato come titolo di formazione, laddove i ricorrenti hanno tutti una esperienza professionale seppure precaria, con la conseguenza che anche sotto tale profilo l’art. 2 del bando di concorso appare vieppiù illegittimo”.

 

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